BANCA POPOLARE DI INTRA

 

 

 

STATUTO

 

 

 

 

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

 

PER IL PERSONALE DELLA

 

BANCA POPOLARE DI INTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I  N  D  I  C  E

 

 

 

 

Titolo I                                      Costituzione - Scopo - Sede - Durata                            p.                   3

 

 

Titolo II                                      Iscrizione                        p.                   5

 

 

Titolo III                                      Prestazioni                      p.                   7

 

 

Titolo IV                                      Beneficiari                       p.                   9

 

 

Titolo V                                      Assetto patrimoniale - Contribuzioni                                     p.                   11

 

 

Titolo VI                                      Amministrazione                                p.                   14

 

 

Titolo VII                                      Gestione                         p.                   22

 

 

Titolo VIII                                      Norme finali                    p.                   23

 

 

Titolo IX                                      Norme transitorie                       p.                   25

 

 

 

 

APPENDICE                    N. 1                                p.                   28

 

 

APPENDICE                    N. 2                                p.                   30

 

 

APPENDICE                   N. 3                                p.                   31

 

 

APPENDICE                   N. 4                                p.                   32

 

 


 



Titolo I

 

Costituzione – Scopo – Sede – Durata

 

 

 

 

Articolo 1 –

Dal 1° giugno 1989, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, intervenute in pari data, è costituito ed opera, presso la Banca Popolare di Intra (di seguito, per brevità, “Banca”), il Fondo di previdenza aggiuntiva per il Personale della Banca Popolare di Intra (di seguito, per brevità, “Fondo”). Esso si configura quale unitario regime di previdenza complementare, in parte con caratteristica strutturale di fondo a bilancio, in regime di prestazioni definite, interno alla “Banca” – ma con separata contabilità ed autonomo rendiconto annuale, soggetto alla valutazione di un’apposita Commissione di Vigilanza – ed in parte con caratteristica strutturale di regime autonomo, esterno alla “Banca”, munito di autonomia soggettiva e patrimoniale, di propri organi amministrativi e di controllo, ripartito in conti di capitalizzazione individuale.

 

 

 

A seguito dell’intervenuta nuova legislazione in tema di previdenza complementare, di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, il “Fondo” ha circoscritto la propria operatività in favore del personale della “Banca” in servizio sino al 28 aprile 1993, escludendo il personale assunto successivamente a tale data.

 

 

 

Con intese collettive aziendali intervenute il 12 luglio 1996 si stabilisce che, ferma restando la piena e totale continuità del regime previdenziale ed escludendo quindi qualsivoglia volontà novativa, il “Fondo”, dal 1° ottobre 1996:

 

 

 

·         assume la denominazione di Fondo pensione comple­mentare per il personale della Banca Popolare di Intra;

 

 

 

·         ha per destinatari tutti i dipendenti della “Banca”, nei limiti e secondo le previsioni del presente Statuto;

 

 

 

·         riveste piena ed assoluta autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto alla “Banca”;

 

 

 

·         contempla un ordinamento adeguato alle disposizioni di legge disciplinanti la previdenza complementare;

 

 

 

·         opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità delle prestazioni in essere per gli iscritti in quiescenza che già ne beneficiano, tramite specifica e separata gestione garantita dalla “Banca”;

 

 

 

·         dà continuità alla precedente normativa, per la parte a prestazione definita per gli iscritti che lo richiedano, essendo intenzionati a cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca”, entro il 31 dicembre 2000.

 

 

Articolo 2 –

Il “Fondo” ha esclusivo scopo di erogare trattamenti previ­denziali complementari della pensione di base.

 

 

Articolo 3 –

Il “Fondo” ha sede in Verbania, Piazza Aldo Moro n. 8, presso gli uffici della Direzione Centrale della “Banca” e durata illimitata.

 


 



Titolo II

 

Iscrizione

 

 

 

 

Articolo 4 –

Al “Fondo” è obbligatoriamente iscritto il Personale della “Banca”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 27 aprile 1993, già aderente al “Fondo” medesimo.

 

 

 

Al “Fondo” sono altresì obbligatoriamente iscritti i pensionati che, alla data del 30 settembre 1996, beneficiano di prestazioni.

 

 

 

Al “Fondo” può inoltre volontariamente aderire, in qualsiasi momento:

 

 

 

a)    il Personale assunto dalla “Banca” dal 28 aprile 1993 al 30 settembre 1996, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 

 

 

b)    il Personale assunto dalla “Banca” dal 1° ottobre 1996, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

 

 

Avuto riguardo ai soggetti indicati al comma precedente, lett. b), ove aderiscano al “Fondo” contestualmente all’in­staurazione del rapporto di lavoro, si assume rivestano qualifica di lavoratore di prima occupazione – con conseguente obbligo di integrale versamento al “Fondo” del trattamento di fine rapporto (di seguito, per comodità “T.F.R.”) di competenza, ai sensi del successivo articolo 19 – anche qualora vantino, all’atto dell’assunzione, pregressi periodi di iscrizione ad un regime pensionistico di base e, se già iscritti ad un regime complementare, non trasferiscano al “Fondo” la loro posizione previdenziale pregressa.

 

 

 

L’adesione al “Fondo” dei soggetti di cui al precedente comma III, lett. b), si perfeziona ad avvenuto superamento del periodo di prova contrattualmente previsto, fermi restando gli obblighi di versamento degli apporti economici propri e della “Banca” dalla data di assunzione.

 

 

 

Qualora i soggetti contemplati dal comma III, lett. b), aderiscano al “Fondo” non all’atto dell’assunzione ma durante il rapporto di lavoro, il “T.F.R.” nel frattempo maturato non è conferito al “Fondo” né è dovuta dalla “Banca” e dall’in­teressato alcuna contribuzione per i periodi di mancata iscrizione.

 

 

 

I contratti di formazione lavoro non danno titolo all’iscrizione al “Fondo”: ove siano convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il “T.F.R.” maturato è conferito al “Fondo” in una con la prima attribuzione del “T.F.R.” maturando, se l’interessato aderisce al “Fondo” medesimo all’atto dell’as­sunzione a tempo indeterminato; se aderisce in via successiva, trova applicazione il precedente comma VI.

 


 



Titolo III

 

Prestazioni

 

 

 

 

Articolo 5 –

A far tempo dal 1° ottobre 1996 il “Fondo” è preposto ad attribuire agli iscritti una prestazione corrispettiva di quanto accumulato nella propria posizione individuale, sommando gli apporti economici versati ed il relativo reddito prodotto.

 

 

 

La prestazione indicata al comma che precede consiste:

 

 

 

a)    per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, nell’attribuzione di un capitale in unica soluzione, salvo rinuncia da parte degli interessati a percepire parzialmente o totalmente la prestazione in tale forma;

 

 

 

b)    per gli iscritti di cui all’art. 4, comma II, nell’attribuzione di un capitale calcolato nella misura massima consentita dalla legge, salvo rinuncia degli interessati a percepire la prestazione in tale forma;

 

 

 

c)     per gli iscritti di cui all’art. 4, commi I e III, in una rendita vitalizia costituita con le somme residue dopo l’at­tri­buzione delle prestazioni in capitale contemplate dalle lettere a) e b).

 

 

 

Le modalità di calcolo e di erogazione delle prestazioni in capitale previste dal precedente comma II, lett. a) e b) e l’esercizio delle facoltà ivi contemplate sono disciplinate nel­l’Appendice n. 1.

 

 

 

Le modalità di attribuzione della rendita di cui al comma II, lett. c) sono disciplinate nell’Appendice n. 2.

 

 

Articolo 6 –

Agli iscritti in quiescenza di cui all’art. 4, comma II, il “fondo”, tramite separata gestione contabile e patrimoniale, continua a corrispondere le prestazioni in godimento secondo la disciplina contemplata dall’accordo collettivo 1° giugno 1989 e dagli articolati da esso derivati, che si assumono, a tal fine, come parte integrante del presente Statuto, divenendone l’Appendice n. 3.

 

 

 

Il “Fondo” garantisce altresì le prestazioni di cui al comma che precede per gli iscritti che intendano cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca” entro il 31 dicembre 2000 e ne abbiano fatto espressa richiesta entro il 30 settembre 1996. A tal fine essi partecipano alla predetta separata gestione contabile e patrimoniale.

 

 

Articolo 7 –

Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere strettamente alimentare, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto, né in parte.

 

 

 

Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.

 

 

Articolo 8 –

In nessun caso sono concesse anticipazioni o prestiti a valere sulle prestazioni del “Fondo”, ad eccezione della facoltà di disporre anzitempo dell’accumulo individuale di quote di “T.F.R.” conferito, dopo almeno otto anni di versamento.

 

 

 

Le quote di “T.F.R.” sono – anche integralmente – attribuite all’iscritto a sua richiesta, a fronte di eventuali spese sanitarie, debitamente certificate, per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato da atto notarile.

 

 

 

Le richieste di cui al comma che precede sono soddisfatte in ordine di presentazione.

 


 



Titolo IV

 

Beneficiari

 

 

 

 

Articolo 9 –

Beneficiano delle prestazioni contemplate dall’art. 5 gli iscritti che cessino dal rapporto di lavoro con la “Banca”, avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di base, a condizione che:

 

 

 

·         vantino almeno cinque anni di iscrizione al “Fondo”, se ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 4, comma I.

 

 

 

·         vantino almeno venti anni di iscrizione al “Fondo”, se ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 4, comma III.

 

 

Articolo 10 –

In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti contemplati dall’art. 9, trova applicazione l’art. 10, comma 1 *, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per comodità, “decreto 124/1993”) secondo le seguenti modalità:

 

 

 

a)    in presenza di anzianità di iscrizione inferiore a cinque anni di calendario è posto a disposizione dell’interessato un capitale rappresentato dall’ammontare della contribuzione da lui versata, dalle quote di “T.F.R.” conferite e dai relativi rendimenti;

 

 

 

b)    in presenza di anzianità di iscrizione superiore a cinque anni di calendario è posto a disposizione dell’interessato un capitale rappresentato dall’ammontare della contribuzione versata da lui e dalla “Banca”, dalle quote di “T.F.R.” conferite e dai relativi rendimenti, dedotta la percentuale fissa dello 0,50% del montante complessivo, la quale diviene, per il “Fondo”, sopravvenienza attiva dell’esercizio in corso.

 

 

 

La disciplina dettata dal comma che precede, lettera b), trova altresì applicazione per la previsione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del “decreto 124/1993”, con la precisazione che la facoltà ivi prevista è esercitatile trascorsi cinque anni dall’iscrizione e determina il venire meno dell’obbligo contributivo della “Banca” e della messa a disposizione delle quote di “T.F.R.”.

 

 

 

Le modalità di calcolo e di attribuzione o di trasferimento del capitale di cui al comma I sono disciplinate nell’Appendice n. 1.

 

 

Articolo 11 –

In caso di morte dell’iscritto di cui all’art. 4, comma I, in costanza di rapporto di lavoro, la prestazione contemplata dall’art. 5, o le spettanze previste dall’art. 10, sono attribuite ai suoi aventi causa, con applicazione delle previsioni del­l’Appendice n. 1.

 

 

 

In caso di morte dell’iscritto di cui all’art. 4, comma III, senza che sorga un trattamento pensionistico di base di reversibilità, le spettanze di cui all’art. 10 sono liquidate agli aventi causa, con applicazione delle previsioni dell’Appendice n. 1.

Ove sorga un trattamento pensionistico di base di reversibilità, coloro che ne sono titolari subentrano nei diritti e nelle facoltà dell’iscritto defunto, avuto riguardo alle prestazioni di cui all’art. 5. comma II, lett. b) e c).

 


 



Titolo V

 

Assetto patrimoniale – Contribuzioni

 

 

 

Articolo 12 –

Il “Fondo” dispone, oltre a quanto gli perverrà nel tempo, del complessivo patrimonio accumulato, sia per la porzione già direttamente gestita e ripartita in conti di capitalizzazione individuale, sia per la porzione esistente presso la “Banca”, che gliela trasferisce contabilmente come da successivo comma.

 

 

 

La porzione del patrimonio proveniente dalla “Banca” è suddivisa in:

 

 

 

a)    riserva di pertinenza degli iscritti di cui all’art. 4, comma II, che verrà trasferita in data 31 dicembre 1996 comprensiva degli interessi maturati a tal data;

 

 

 

b)    riserva di pertinenza degli iscritti di cui all’art. 4, comma I, la quale è ripartita in base alla prestazione virtuale maturata da ciascuno al 31 dicembre 1995 – in applicazione della normativa riportata dall’Appendice n. 3 – ed incrementa la capitalizzazione individuale di competenza. Tale riserva verrà trasferita il 1° ottobre 1996, comprensiva dei rendimenti maturati al 30 settembre 1996.

 

 

Articolo 13 –

L’insieme delle posizioni individuali degli iscritti in servizio e la riserva prevista dall’art. 12, comma II, lett. a), danno luogo a due autonome gestioni contabili patrimoniali, cui affluiscono i rispettivi redditi tempo per tempo prodotti e gli eventuali altri apporti economici statutariamente previsti.

 

 

 

Annualmente si procederà, con oneri a carico della “Banca”, alla compilazione di un bilancio tecnico ai fini della valutazione della congruità della riserva di cui all’art. 12, comma II, lett. a). Qualora tale riserva risulti insufficiente, la “Banca” provvede a coprire il relativo onere mediante stanziamento straordinario.

 

 

Articolo 14 –

Il “Fondo” è alimentato:

 

 

 

·         dai contributi della “Banca”, ai sensi dell’art. 16, e degli iscritti, ai sensi degli artt. 17 e 18;

 

 

 

·         dalle quote di “T.F.R.” contemplate dall’art. 19;

 

 

 

·         dagli apporti derivanti dall’impiego delle attività;

 

 

 

·         da qualsivoglia altra entrata.

 

 

Articolo 15 –

Gli apporti contributivi al “Fondo”, determinati in misura percentuale, sono calcolati sulla retribuzione lorda annua utile ai fini contributivi, comprensiva di eventuali gratifiche con­suetudinarie, con esclusione delle eventuali prestazioni in natura, dei compensi per lavoro straordinario, delle diarie, delle indennità di trasferimento, dei rimborsi spese, dei contributi di locazione e, in via generale, di ogni altro compenso o emo­lumento non avente carattere di continuità.

 

 

Articolo 16 –

La contribuzione della “Banca” è dovuta per ciascun iscritto nelle seguenti misure percentuali:

 

 

 

·         in favore degli iscritti di cui all’art. 4, comma I: 4%;

 

 

 

·         in favore degli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b): 2% con un massimo di L. 2.500.000 per anno.

 

 

 

Per gli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b) l’obbligo contributivo della “Banca” decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al “Fondo”. Ove i soggetti indicati dall’art. 4, comma HI, lett. b) aderiscano al “Fondo” contestualmente al perfezionarsi dell’assunzione presso la “Banca”, l’obbligo contributivo di quest’ultima decorre dall’assunzione medesima, con l’avviso che, ove l’as­sunzione derivi dalla conversione di un contratto di formazione lavoro, per il periodo di durata di quest’ultimo non è dovuta contribuzione alcuna.

 

 

Articolo 17 –

Per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, la contribuzione è dovuta nella misura dell’1%, con facoltà di incremento da parte dell’interessato, sino al massimo del 4%.

 

 

 

La facoltà di cui al comma che precede si esercita con l’i­noltro di specifica richiesta indirizzata al “Fondo” contenente l’indicazione della misura dell’apporto contributivo scelto; con analoga modalità detta misura, se inizialmente inferiore al 4%, può essere incrementata nel tempo.

 

 

 

L’iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma I può, per un massimo di tre volte durante la sua permanenza nel “Fondo”, richiedere la sospensione dei versamenti contributivi volontari, senza che ciò comporti alcun rimborso delle contribuzioni già versate che danno regolarmente luogo all’attribuzione delle prestazioni di cui all’art. 5.

 

 

 

Per operare la ripresa dei versamenti contributivi volontari, anche in misura inferiore a quella precedentemente indicata, trovano applicazione le modalità indicate al comma II.

 

 

Le richieste contemplate dal presente articolo dispiegano efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di pervenimento.

 

 

Articolo 18 –

Per gli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b) la contribuzione è dovuta nella misura del 2%, con un massimo di L. 2.500.000 per anno.

 

 

Articolo 19 –

La posizione individuale di ciascun iscritto è altresì alimentata dalle quote di “T.F.R.” annualmente maturato di seguito indicate:

 

 

 

·         per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, sino al 20% (a valere sul “T.F.R.” in maturazione dall’anno dell’avvenuto esercizio dell’opzione), ove ne facciano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno;

 

 

 

·         per gli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b) con decorrenza dall’adesione al “Fondo”: 100%.

 

 

Articolo 20 –

Il versamento dei contributi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 è obbligatorio per la “Banca” e per gli iscritti.

 

 

 

I contributi sono dovuti il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

 

 

 

Le quote di “T.F.R.” contemplate dall’art. 19 sono dovute il 31 dicembre dell’anno di maturazione.

 


 



Titolo VI

 

AMMINISTRAZIONE

 

 

 

 

Articolo 21 –

Gli Organi del “Fondo” sono:

 

 

 

Ø      il Consiglio di Amministrazione;

 

 

 

Ø      il Presidente;

 

 

 

Ø      il Collegio dei Sindaci;

 

 

 

Ø      l’Assemblea.

 

 

Articolo 22 –

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni e più ampio potere di gestione del “Fondo”, in conformità alla disciplina di legge tempo per tempo vigente. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

 

 

 

A     elegge il Presidente ed il Vice Presidente a tenore del successivo art. 24;

 

 

 

A     conferma, previo formale gradimento, nell’incarico di Direttore il nominativo designato dalla “Banca” ai sensi del successivo art. 38;

 

 

 

A     assume le necessarie determinazioni in ordine:

  • agli investimenti;
  • all’organizzazione ed al funzionamento del “Fondo”;

 

 

 

A     conferisce delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;

 

 

 

A     approva lo schema di bilancio annuale, da sottoporre all’Assemblea, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

 

 

Articolo 23 –

Il Consiglio di Amministrazione è composto di:

 

 

 

a)    cinque membri designati dalla “Banca”;

 

 

 

b)    quattro membri eletti dagli iscritti in servizio;

 

 

 

c)     un membro eletto dagli iscritti in quiescenza, titolari di un trattamento diretto.

 

 

 

Qualora il numero degli elettori di cui al comma I lett. c) sia pari o inferiore a 50 unità, il seggio consigliare per loro previsto verrà assegnato agli iscritti in servizio.

 

 

 

Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono l’ultimo giorno dei mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio da essi deliberato.

 

 

 

Il loro mandato è rinnovabile.

 

 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di Amministratore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.  Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico.

 

 

 

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri:

 

 

 

·         se trattasi di Consigliere designato dalla “Banca”, que­st’ul­tima lo sostituisce;

 

 

 

·         se trattasi di Consigliere elettivo, subentra il primo dei non eletti nella relativa votazione (iscritti attivi o in quiescenza); in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età.

 

 

 

I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

 

 

 

La funzione di Amministratore è gratuita, se svolta da dipendenti o da pensionati della “Banca”; ove sia esercitata da terzi, ad essi è attribuibile un compenso annuo, a carico del “Fondo”, di ammontare fissato dall’Assemblea ogni triennio.

 

 

Articolo 24 –

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta:

 

 

 

·         il Presidente, fra i membri designati dalla “Banca”;

 

 

 

·         il Vice Presidente, fra i rappresentanti degli iscritti.

 

 

 

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

 

 

Il Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente) rappresenta legalmente il “Fondo” di fronte agli iscritti ed ai terzi.

 

 

 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull’andamento dell’attività del “Fondo”, cura la convocazione dell’Assemblea. In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Articolo 25 –

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, ed in via straordinaria quando il Presidente lo convochi, sia di propria iniziativa che a richiesta scritta di almeno 4 Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci.

 

 

 

Le convocazioni avvengono per invito personale scritto, da inviare per via postale almeno otto giorni prima del­l’adu­nanza; in caso d’urgenza è possibile far uso di telefax o altro mezzo idoneo ad assicurare che gli interessati lo ricevano il giorno antecedente la riunione e siano quindi informati dell’inerente ordine dei giorno.

 

 

 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 6 membri, dei quali 4 rappresentanti gli iscritti al “Fondo”.

 

 

 

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.  In caso di parità prevale il voto dei Presidente o di chi presiede la seduta.

 

 

 

In caso di assenza di Presidente e Vice Presidente l’adu­nan­za conciliare è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

 

 

Articolo 26 –

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redatte a cura del Direttore, sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere che ha retto la presidenza nel corso dell’adunanza e dal Direttore stesso.

 

 

Articolo 27 –

Il Collegio dei Sindaci è composto:

 

 

 

a)    da 2 membri designati dalla “Banca” uno dei quali assume l’incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio;

 

 

 

b)    un membro eletto dagli iscritti in servizio;

 

 

 

c)     un membro eletto dagli iscritti in quiescenza.

 

 

 

Qualora il numero degli elettori di cui al comma 1 lett. c) sia pari o inferiore a 50 unità, il seggio di Sindaco per loro previsto verrà assegnato agli iscritti in servizio.

 

 

 

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all’art. 2403 del codice civile – per quanto applicabile – ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla Commissione di vigilanza di cui all’art. 16 dei “decreto 124/1993” circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:

 

 

 

1)    controllare le scritture contabili;

 

 

 

2)    compiere ispezioni e riscontri di cassa;

 

 

 

3)    esaminare i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all’Assemblea;

 

 

 

4)    vigilare la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti.

 

 

 

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all’adunanza.

 

 

 

I Sindaci durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Con­siglio di Amministrazione.

 

 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico.

 

 

 

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Sindaci:

 

 

 

·         se trattasi di Sindaco designato dalla “Banca”, que­st’ul­tima lo sostituisce;

 

 

 

·         se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il primo dei non eletti nella relativa votazione (iscritti attivi o in quiescenza): in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età.

 

 

 

I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.

 

 

 

La funzione di Sindaco è gratuita, se svolta da dipendenti o da pensionati della “Banca”; ove sia esercitata da terzi ad essi è attribuibile un compenso annuo, a carico dei “Fondo”, di ammontare fissato ogni triennio secondo le modalità indicate dall’art. 23, comma VII.

 

 

Articolo 28 –

L’attività di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, espletato, per il tempo strettamente necessario, da dipendenti della “Banca”, è equiparata a servizio prestato in favore della stessa; ove espletato al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, non determina l’attribuzione di emolumento alcuno.

 

 

 

In ogni caso ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci compete il rimborso, a carico della “Banca”, delle spese vive causate da eventuali trasferimenti.

 

 

Articolo 29 –

Per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci rappresentanti gli iscritti in servizio si osserva la seguente procedura, da integrare con il Regolamento elettorale riportato nell’Appendice n. 4:

 

 

 

a)    entro il termine minimo di venti giorni dalla data in cui si tengono le elezioni, il Presidente dirama specifico avviso da diffondere tra gli iscritti secondo le modalità in uso per le circolari della “Banca”;

 

 

 

b)    il giorno fissato per la votazione i seggi devono risultare regolarmente costituiti presso le dipendenze della “Banca”;

 

 

 

c)     ciascun seggio riceve – anche a mezzo di comunicazione per via telefax – ed espone l’elenco dei soggetti candidati alle cariche di Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i quali abbiano avanzato la propria candidatura, sottoscritta da almeno dieci elettori, previa apposita comunicazione fatta pervenire al Presidente entro il termine minimo di due giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si tengono le elezioni. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dalla dichiarazione sottoscritta dall’interessato, di rivestire i requisiti di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente;

 

 

 

d)    gli iscritti sono ammessi a votare muniti di scheda bianca su cui – con garanzia di piena segretezza del suffragio – sono facoltizzati ad indicare sino a quattro nominativi per la carica di Consigliere di Amministrazione ed un nominativo per la carica di membro del Collegio dei Sindaci, scelti tra i soggetti che hanno avanzato la propria candidatura;

 

 

 

e)    lo scrutinio dei suffragi avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

 

 

Articolo 30 –

Per l’eventuale elezione dei membri dei Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci rappresentanti gli iscritti in quiescenza si osserva la seguente procedura, da integrare con il Regolamento elettorale riportato nell’Appendice n. 4:

 

 

 

a)    entro il termine minimo di trenta giorni dalla data fissata per l’elezione il Presidente invia al domicilio degli aventi diritto un avviso di convocazione presso le dipendenze della “Banca”, ove è allestito apposito seggio elettorale;

 

 

 

b)    il giorno delle votazioni i seggi debbono risultare regolarmente costituiti e funzionanti;

 

 

 

c)     ciascun seggio riceve – anche a mezzo di comunicazione per via telefax – ed espone l’elenco dei soggetti, candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i quali abbiano avanzato la propria candidatura, sottoscritta da almeno cinque elettori, previa apposita comunicazione fatta pervenire al Presidente entro il termine minimo di due giorni lavorativi prima della giornata elettorale.  La candidatura deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dalla dichiarazione sottoscritta dall’interessato, di rivestire i requisiti di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente;

 

 

 

d)    gli iscritti sono ammessi a votare muniti di scheda bianca su cui – con garanzia di piena segretezza del suffragio – sono facoltizzati ad indicare un nominativo per la carica di Consigliere di Amministrazione ed uno per la carica di membro del Collegio dei Sindaci;

 

 

 

e)    lo scrutinio dei suffragi avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

 

 

Articolo 31 –

I risultati delle elezioni svolte ai sensi degli artt. 29 e 30 sono resi noti con apposita comunicazione del “Fondo”, da diramarsi tra gli iscritti secondo le modalità in uso per le circolari della “Banca”.

 

 

Articolo 32 –

L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti.

 

 

 

All’Assemblea compete di approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell’esercizio precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

 

 

 

In occasione dell’adunanza annuale di approvazione del bilancio l’Assemblea prende altresì atto di eventuali variazioni dello Statuto, disposte dalla contrattazione collettiva aziendale, alla quale tale competenza è riservata in via esclusiva.

 

 

 

Compete all’Assemblea la determinazione del compenso di cui agli artt. 23, comma VIII e 27, comma VIII.

 

 

 

Perviene altresì all’Assemblea l’esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi di Amministratori e Sindaci.

 

 

 

Le deliberazioni sono assunte con voto palese dei partecipanti.

 

 

Articolo 33 –

L’Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno quindici giorni prima, con avviso da affiggersi nell’albo esistente presso tutte le dipendenze della “Banca”.  Nell’avviso devono essere precisati data, luogo ed ora di convocazione e ordine del giorno della riunione.

 

 

 

L’Assemblea si tiene in locali messi a disposizione dalla “Banca”, tassativamente in orario non lavorativo. La partecipazione degli iscritti non comporta il riconoscimento di rimborso spese alcuno.

 

 

 

L’Assemblea è validamente costituita quando vi partecipi almeno un quarto degli iscritti, direttamente o per delega.  Ciascun intervenuto non può essere portatore di più di cinque deleghe.

 

 

 

L’Adunanza è presieduta dal Presidente o, se assente od impedito, dal Vice Presidente. Mancando entrambi la presidenza è retta dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano per età.  Funge da Segretario il Direttore.

 

 

 

Le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quella concernente l’eser­cizio dell’azione di responsabilità nei riguardi di Amministratori e Sindaci per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

 

 

Delle adunanze è redatto sintetico processo verbale, da riportare in apposito libro.  I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto l’Assemblea e dal Direttore.

 


 



Titolo VII

 

GESTIONE

 

 

 

 

Articolo 34 –

Le attività deL “Fondo” sono impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.

 

 

 

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”.

 

 

Articolo 35 –

I rapporti bancari intrattenuti con la “Banca” sono regolati a condizioni non inferiori a quelle tempo per tempo vigenti per il Personale della stessa.

 

 

Articolo 36 –

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

 

 

 

Per ciascun esercizio è compilato un bilancio che deve essere approvato entro e non oltre il trenta aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

 

 


 



Titolo VIII

 

norme finali

 

 

 

 

Articolo 37 –

La “Banca” svolge attività di servizio amministrativo nei riguardi del “Fondo”, in particolare trattenendo i contributi a carico degli iscritti, nei modi e nelle misure prescritti e accreditando il “Fondo” delle somme relative, unitamente a quelle da essa dovute ed alle quote di “T.F.R.” statutariamente fissate.

 

 

 

La “Banca segnala altresì le cessazioni dal rapporto di lavoro del proprio personale iscritto e comunica le notizie eventualmente necessarie affinché il “Fondo” esegua gli adempimenti che gli pertengono.

 

 

Articolo 38 –

La “Banca” designa il Direttore, mettendolo gratuitamente a disposizione del “Fondo” unitamente al personale necessario al suo funzionamento e si accolla le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del “Fondo” stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e consulenze, ma con esclusione di ogni onere di carattere tributario e per contribuzioni di vigilanza.

 

 

 

Il soggetto designato all’incarico di Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo stabiliti dalla normativa di legge.

 

 

Articolo 39 –

E’ diritto di ciascun iscritto ricevere almeno annualmente un’informativa circa l’ammontare del proprio conto individuale al 31 dicembre dell’anno precedente ed ogni altra notizia tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge.

 

 

 

L’informativa di cui al comma che precede è predisposta dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo” e può essere realizzata per il tramite della “Banca”.

 

 

Articolo 40 –

Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del “Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.

 


 



Titolo IX

 

norme transitorie

 

 

 

 

Articolo 41 –

Avuto riguardo ai soggetti indicati dall’art. 4, comma III, lett. a), ove aderiscano al “Fondo” entro il 30 settembre 1996, il “T.F.R.” precedentemente maturato è conferito al “Fondo” stesso in una con la prima attribuzione del “T.F.R.” maturando. Non è invece dovuta contribuzione alcuna per i pregressi periodi lavorativi né da parte della “Banca”, né da parte dell’iscritto.

 

 

 

qualora l’adesione intervenga successivamente al termine indicato al comma che precede, trova applicazione il disposto dell’art. 4, comma VI.

 

 

Articolo 42 –

Per gli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a), che aderiscano al “Fondo” entro il 30 settembre 1996, la contribuzione contemplata dall’art. 16 decorre dal 1° gennaio 1996; ove aderiscano successivamente la contribuzione decorre secondo i termini ordinariamente previsti.

 

 

Articolo 43 –

Ai soggetti indicati dall’art. 4, comma III, lett. b), va assimilato il personale della “Banca” con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 27 aprile 1993, non aderente al “Fondo”.

 

 

Articolo 44 –

Avuto riguardo all’art. 10, l’efficacia del comma I, lett. a) – per gli iscritti di cui all’art. 4 comma I – è sospesa sino al 31 dicembre 1998 e le cessazioni dall’iscrizione al “Fondo” che intervengano entro tale data sono disciplinate dal comma I, lett. b), senza operare la decurtazione nella misura percentuale ivi indicata.

 

 

Articolo 45 –

La misura del 4% della contribuzione indicata dall’art. 16 decorre dal 1° ottobre 1996. Sino a tale data continua a trovare applicazione la previdente aliquota dell’1%.

 

 

Articolo 46 –

Gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, che intendano cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca”, per pensionamento, entro il 31 dicembre 2000, hanno facoltà di proseguire nel regime contributivo e di prestazioni contemplato dall’accordo collettivo 1° giugno 1989 e dagli articolati da esso derivati, riportati nell’Appendice n. 3 del presente Statuto.

 

 

 

La facoltà contemplata dal comma che precede è esercitata per iscritto da ciascun interessato entro il 30 settembre 1996, a pena di decadenza.

 

 

 

La riserva di pertinenza degli iscritti di cui al comma I, in essere presso la “Banca” al 30 settembre 1996, in deroga al disposto dell’art. 12, comma II, lett. b), è conferita nella separata gestione contabile e patrimoniale prevista dall’art. 6, alla quale affluisce altresì la contribuzione della “Banca”, nella misura del 3%.

 

 

 

In deroga al disposto dell’art. 16, il conto di capitalizzazione individuale degli iscritti di cui al comma I è alimentato da una contribuzione della “Banca” nella misura dell’1%.

 

 

 

Spirato il termine del 31 dicembre 2000, qualora i soggetti che hanno esercitato la facoltà consentita dal comma I non cessino dal rapporto di lavoro con la “Banca”, quest’ultima, al pari dell’iscritto prosegue nel versamento della contribuzione in favore del conto di capitalizzazione individuale dell’interessato, secondo l’aliquota prevista dal precedente comma IV, ma cessa di corrispondere la contribuzione contemplata dal precedente comma III per la gestione prevista dall’art. 6.

 

 

 

Per i soggetti di cui al comma che precede il “Fondo” calcola la prestazione definita di carattere aggiuntivo figurativamente dovuta al 31 dicembre 2000 e l’attribuisce agli interessati all’atto dell’effettiva cessazione dal rapporto di lavoro, incrementata esclusivamente dello 0,75% delle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (indice ISTAT) fatte registrare per ogni anno successivo al 2000.

 

 

Articolo 47 –

Gli iscritti presso altri regimi di previdenza complementare che rivestano la qualifica prevista dall’art. 18, comma VII, del decreto 124/1993 potranno trasferire al “Fondo” la posizione previdenziale pregressa e per essi troverà applicazione l’art. 16, con contribuzione massima prevista per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I.

 

 

 

Per gli iscritti indicati al comma che precede trova applicazione la disciplina dell’art. 17, dell’art. 5, lett. a), nonché dell’art. 19 al 1° alinea.

 

 

Articolo 48 –

Sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 1996, il “fondo” continua ad essere retto dall’attuale Consiglio di Amministrazione, a cui si affianca il Collegio dei Sindaci in carica.

 

 

 

Gli Organi collegiali di cui al comma che precede operano, a sensi di Statuto, con pienezza di poteri.

 

 

Articolo 49 –

L’eventuale compenso previsto dall’art. 23, comma VII, è inizialmente fissato in £. 500.000 e quello di cui all’art. 27, comma VIII, in £. 700.000.

 

 

 

Le misure indicate al comma che precede sono valide sino al 31 dicembre 2000.

 

 

Articolo 50 –

A far tempo dal 1° gennaio 1997 il “Fondo” assume l’incarico di erogare gli assegni integrativi del trattamento pensionistico di base, diversi dalle prestazioni di cui all’art. 5, che la “Banca” nel tempo aveva deliberato di attribuire a taluni propri ex dipendenti. Detti assegni divengono da tale data obbligatori.

 

 

 

La provvista economica per le prestazioni di cui al comma I è messa a disposizione di volta in volta dalla “Banca”, con valuta compensata.

 

 

 

Il “Fondo” esplica gli inerenti compiti di sostituto di imposta.

 


 

Appendice n. 1

Regolamento delle modalità di calcolo e di erogazione delle prestazioni previste dall’art. 5 e delle corresponsioni in capitale disciplinate dall’art. 10 dello Statuto.

 

 

 

 

1)   Modalità di calcolo

 

Le prestazioni in capitale previste dall’art. 5 sono calcolate tenendo conto degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Le corresponsioni in capitale disciplinate dall’art. 10 sono determinate, nelle due fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione di cui al comma che precede.

La remunerazione contemplata dai precedenti commi I e II è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro con la “Banca”, si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all’ultimo giorno del mese in cui interviene la risoluzione stessa.

 

 

2)   Modalità di erogazione

 

Le prestazioni in capitale previste dall’art. 5 e le corresponsioni in capitale disciplinate dall’art. 10, allorquando si estrinsecano in riscatto della posizione individuale [ex art. 10, comma I, lett. c) del “decreto 124/1993”] sono attribuite con valuta del primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”.

Contestualmente all’erogazione delle prestazioni in capitale di cui all’art. 5, secondo la cadenza temporale indicata al comma che precede, sono poste in essere le procedure volte all’attribuzione all’iscritto della rendita vitalizia prevista dall’art. 5, comma II, lett. c).

 

 

3)   Esercizio di facoltà

 

Le facoltà di rinuncia riconosciute agli iscritti dall’art. 5 vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica richiesta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”.

Avuto riguardo alla disciplina contenuta nell’art. 10, le facoltà di trasferimento della posizione dell’iscritto previste dall’art. 10, comma I, lett. a) e b) del “decreto 124/1993” vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione presso altro regime di previdenza complementare. Parimenti tramite lettera raccomandata va esercitata la facoltà di cui all’art. 10, comma 3 bis) del “decreto 124/1993”. Il trasferimento avviene esclusivamente il 1° febbraio, il 1° giugno, il 1° ottobre di ogni anno.

 

 


 

Appendice n. 2

Modalità di attribuzione della rendita.

 

 

 

 

Le modalità di attribuzione della rendita contemplate dall’art. 5, comma II, lett. c), sono fissate dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

·         tenendo conto delle indicazioni di leggi, regolamenti e del complesso delle disposizioni che, eventualmente, tempo per tempo disciplinino cogentemente la materia;

·         mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli aderenti;

·         fornendo agli aderenti stessi la maggior gamma di opzioni possibili.

 

Per la realizzazione di quanto indicato al comma che precede è facoltà del Consiglio di Amministrazione stipulare convenzioni con una o più Compagnie di Assicurazione.

 


 

Appendice n. 3

A)

Accordo 1° giugno 1989

 

 

B)

Regolamento del Fondo “interno” ex accordo 1/VI/1989

 

 

C)

Regolamento del Fondo “esterno” ex accordo 1/VI/1989

 

 

D)

Appendice al Regolamento per il “Fondo interno” ex accordo 1/VI/1989

 

 

 

 

 

Omissis –

 


 

Appendice n. 4

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.

 

 

 

 

 

Articolo 1    

Hanno diritto a partecipare all’elezione tutti gli iscritti in servizio.

 

 

 

Il “Fondo” per il tramite delle Direzioni locali della “Banca”, fornisce ai diversi seggi n. 2 elenchi aggiornati dei soggetti da ammettere alla votazione.

 

 

Articolo 2    

Presso la Sede Centrale della “Banca” e presso le Dipendenze Capogruppo è costituito un seggio elettorale composto da tre membri: un rappresentante della “Banca” e due rappresentanti degli iscritti, da designare previo accordo tra la Direzione locale e le Organizzazioni Sindacali. Presso la Sede Centrale e la Sede di Intra è costituito un unico seggio che opera anche da seggio centrale, con il compito di raggruppare i dati che pervengono dai seggi periferici, determinando quindi l’esito definitivo dell’elezione.

 

 

Articolo 3    

I componenti di ogni seggio eleggono, nel proprio seno, un Presidente ed un Segretario, i quali operano affinché le votazioni si realizzino in modo da assicurare la segretezza del voto.

 

 

 

L’elezione avviene tramite schede predisposte, che devono recare sul verso la sottoscrizione di due componenti del seggio.

 

 

Articolo 4    

Le operazioni di voto si tengono e vanno ultimate nel giorno fissato. A tale fine nei punti operativi dove il numero degli iscritti lo richieda, il seggio elettorale si accorda con la Direzione locale affinché le votazioni avvengano anche durante l’orario d’ufficio.

 

 

Articolo 5    

Gli aventi diritto al voto che nella giornata elettorale si trovino fuori sede possono votare presso la più vicina Dipendenza Capogruppo della “Banca”, previa identificazione da parte del seggio elettorale.

 

 

Articolo 6    

Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante le schede necessarie; l’iscritto esprime il voto secondo le modalità indicate nelle schede e le consegna, opportunamente piegate, al Presidente. Questi, in presenza dell’elettore immette le schede stesse nell’apposita urna. Due scrutatori annotano sull’elenco fornito il nominativo di coloro che esercitano il diritto di voto.

 

 

Articolo 7    

In caso di partecipazione all’elezione degli iscritti in quiescenza, questi ultimi sono ammessi a votare presso qualsiasi seggio, tramite scheda bianca che viene loro fornita.

 

 

 

Al fine di verifica della partecipazione al voto dei soggetti indicati al comma I ogni seggio è munito dell’elenco completo degli iscritti in quiescenza.

 

 

Articolo 8    

Presso tutti i seggi, terminate le operazioni di voto, sono estratte dall’urna le schede e senza aprirle ne viene effettuato il conteggio, al fine di accertare la concordanza con il numero dei votanti. Subito dopo si procede allo scrutinio dei voti.

 

 

Articolo 9    

Delle operazioni di cui all’art. 8 e di eventuali rilievi viene steso, a cura del Segretario del seggio, apposito verbale in duplice copia, una delle quali, firmata dal Presidente e controfirmata da tutti i membri del seggio, è immediatamente inoltrata al seggio esistente presso la Sede Centrale della “Banca”, unitamente agli elenchi dei votanti e alle schede.

 

 

Articolo 10  

Il seggio della Sede Centrale, raggruppati i dati pervenuti, accerta l’esito definitivo delle votazioni, proclama gli eletti e ne da comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione del “Fondo”.

 

 

 

Gli esiti delle votazioni sono resi pubblici mediante affissione negli albi di tutti i punti operativi della “Banca”.

 

 

Articolo 11  

Ad operazioni ultimate, il Presidente del seggio della Sede Centrale della “Banca” trasmette al Consiglio di Amministrazione del “Fondo” tutti i documenti inerenti l’elezione.

 



* Art. 10 – comma I: Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo Statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

a)      il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b)      il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9;

c)       il riscatto della posizione individuale.