BANCA POPOLARE DI INTRA
PER IL PERSONALE DELLA
BANCA POPOLARE DI INTRA
I N
D I C E |
Titolo I – Costituzione - Scopo - Sede -
Durata p. 3
Titolo II – Iscrizione p. 5
Titolo III – Prestazioni p. 7
Titolo IV – Beneficiari p. 9
Titolo V – Assetto patrimoniale -
Contribuzioni p. 11
Titolo VI – Amministrazione
p. 14
Titolo VII – Gestione
p. 22
Titolo VIII – Norme
finali p. 23
Titolo IX – Norme
transitorie p. 25
APPENDICE N. 1 p. 28
APPENDICE N. 2 p. 30
APPENDICE N.
3 p. 31
APPENDICE N.
4 p. 32
Titolo I |
|
Costituzione – Scopo –
Sede – Durata |
Articolo 1 – |
Dal 1°
giugno 1989, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, intervenute
in pari data, è costituito ed opera, presso la Banca Popolare di Intra (di
seguito, per brevità, “Banca”), il Fondo di previdenza aggiuntiva per il
Personale della Banca Popolare di Intra (di seguito, per brevità, “Fondo”).
Esso si configura quale unitario regime di previdenza complementare, in parte
con caratteristica strutturale di fondo a bilancio, in regime di prestazioni
definite, interno alla “Banca” – ma con separata contabilità ed autonomo rendiconto
annuale, soggetto alla valutazione di un’apposita Commissione di Vigilanza –
ed in parte con caratteristica strutturale di regime autonomo, esterno alla
“Banca”, munito di autonomia soggettiva e patrimoniale, di propri organi
amministrativi e di controllo, ripartito in conti di capitalizzazione
individuale. |
|
|
|
A
seguito dell’intervenuta nuova legislazione in tema di previdenza
complementare, di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, il
“Fondo” ha circoscritto la propria operatività in favore del personale della
“Banca” in servizio sino al 28 aprile 1993, escludendo il personale assunto
successivamente a tale data. |
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|
Con
intese collettive aziendali intervenute il 12 luglio 1996 si stabilisce che,
ferma restando la piena e totale continuità del regime previdenziale ed
escludendo quindi qualsivoglia volontà novativa, il “Fondo”, dal 1° ottobre
1996: |
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|
|
·
assume la denominazione di Fondo pensione complementare
per il personale della Banca Popolare di Intra; |
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·
ha per destinatari tutti i dipendenti della
“Banca”, nei limiti e secondo le previsioni del presente Statuto; |
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|
|
·
riveste piena ed assoluta autonomia soggettiva e
patrimoniale rispetto alla “Banca”; |
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|
·
contempla un ordinamento adeguato alle
disposizioni di legge disciplinanti la previdenza complementare; |
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|
·
opera in regime di contribuzione definita a
capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità delle prestazioni in
essere per gli iscritti in quiescenza che già ne beneficiano, tramite
specifica e separata gestione garantita dalla “Banca”; |
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|
|
·
dà continuità alla precedente normativa, per la
parte a prestazione definita per gli iscritti che lo richiedano, essendo
intenzionati a cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca”, entro il 31
dicembre 2000. |
Articolo 2 – |
Il
“Fondo” ha esclusivo scopo di erogare trattamenti previdenziali
complementari della pensione di base. |
Articolo 3 – |
Il
“Fondo” ha sede in Verbania, Piazza Aldo Moro n. 8, presso gli uffici della
Direzione Centrale della “Banca” e durata illimitata. |
Titolo II |
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Iscrizione |
Articolo 4 – |
Al “Fondo”
è obbligatoriamente iscritto il Personale della “Banca”, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 27 aprile 1993, già aderente al
“Fondo” medesimo. |
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Al
“Fondo” sono altresì obbligatoriamente iscritti i pensionati che, alla data
del 30 settembre 1996, beneficiano di prestazioni. |
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|
Al
“Fondo” può inoltre volontariamente aderire, in qualsiasi momento: |
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a) il
Personale assunto dalla “Banca” dal 28 aprile 1993 al 30 settembre 1996, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; |
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b) il
Personale assunto dalla “Banca” dal 1° ottobre 1996, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato. |
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|
Avuto
riguardo ai soggetti indicati al comma precedente, lett. b), ove aderiscano
al “Fondo” contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, si
assume rivestano qualifica di lavoratore di prima occupazione – con conseguente
obbligo di integrale versamento al “Fondo” del trattamento di fine rapporto
(di seguito, per comodità “T.F.R.”) di competenza, ai sensi del successivo
articolo 19 – anche qualora vantino, all’atto dell’assunzione, pregressi
periodi di iscrizione ad un regime pensionistico di base e, se già iscritti
ad un regime complementare, non trasferiscano al “Fondo” la loro posizione
previdenziale pregressa. |
|
|
|
L’adesione
al “Fondo” dei soggetti di cui al precedente comma III, lett. b), si
perfeziona ad avvenuto superamento del periodo di prova contrattualmente
previsto, fermi restando gli obblighi di versamento degli apporti economici
propri e della “Banca” dalla data di assunzione. |
|
|
|
Qualora
i soggetti contemplati dal comma III, lett. b), aderiscano al “Fondo” non
all’atto dell’assunzione ma durante il rapporto di lavoro, il “T.F.R.” nel
frattempo maturato non è conferito al “Fondo” né è dovuta dalla “Banca” e
dall’interessato alcuna contribuzione per i periodi di mancata iscrizione. |
|
|
|
I
contratti di formazione lavoro non danno titolo all’iscrizione al “Fondo”:
ove siano convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il “T.F.R.”
maturato è conferito al “Fondo” in una con la prima attribuzione del “T.F.R.”
maturando, se l’interessato aderisce al “Fondo” medesimo all’atto dell’assunzione
a tempo indeterminato; se aderisce in via successiva, trova applicazione il
precedente comma VI. |
Titolo III |
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Prestazioni |
Articolo 5 – |
A far
tempo dal 1° ottobre 1996 il “Fondo” è preposto ad attribuire agli iscritti
una prestazione corrispettiva di quanto accumulato nella propria posizione
individuale, sommando gli apporti economici versati ed il relativo reddito
prodotto. |
|
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|
La
prestazione indicata al comma che precede consiste: |
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|
a) per
gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, nell’attribuzione di un capitale in
unica soluzione, salvo rinuncia da parte degli interessati a percepire
parzialmente o totalmente la prestazione in tale forma; |
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|
|
b) per
gli iscritti di cui all’art. 4, comma II, nell’attribuzione di un capitale
calcolato nella misura massima consentita dalla legge, salvo rinuncia degli
interessati a percepire la prestazione in tale forma; |
|
|
|
c) per
gli iscritti di cui all’art. 4, commi I e III, in una rendita vitalizia
costituita con le somme residue dopo l’attribuzione delle prestazioni in
capitale contemplate dalle lettere a) e b). |
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|
|
Le
modalità di calcolo e di erogazione delle prestazioni in capitale previste
dal precedente comma II, lett. a) e b) e l’esercizio delle facoltà ivi
contemplate sono disciplinate nell’Appendice n. 1. |
|
|
|
Le
modalità di attribuzione della rendita di cui al comma II, lett. c) sono
disciplinate nell’Appendice n. 2. |
Articolo 6 – |
Agli
iscritti in quiescenza di cui all’art. 4, comma II, il “fondo”, tramite
separata gestione contabile e patrimoniale, continua a corrispondere le
prestazioni in godimento secondo la disciplina contemplata dall’accordo
collettivo 1° giugno 1989 e dagli articolati da esso derivati, che si
assumono, a tal fine, come parte integrante del presente Statuto, divenendone
l’Appendice n. 3. |
|
|
|
Il
“Fondo” garantisce altresì le prestazioni di cui al comma che precede per gli
iscritti che intendano cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca” entro il
31 dicembre 2000 e ne abbiano fatto espressa richiesta entro il 30 settembre
1996. A tal fine essi partecipano alla predetta separata gestione contabile e
patrimoniale. |
Articolo 7 – |
Le
prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e
delle quote di “T.F.R.” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere
strettamente alimentare, non possono essere vincolate, né alienate o cedute
sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto, né in parte. |
|
|
|
Nessuna
porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati
dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli
istituzionali o comunque ripartibile. |
Articolo 8 – |
In
nessun caso sono concesse anticipazioni o prestiti a valere sulle prestazioni
del “Fondo”, ad eccezione della facoltà di disporre anzitempo dell’accumulo
individuale di quote di “T.F.R.” conferito, dopo almeno otto anni di
versamento. |
|
|
|
Le
quote di “T.F.R.” sono – anche integralmente – attribuite all’iscritto a sua
richiesta, a fronte di eventuali spese sanitarie, debitamente certificate,
per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa per sé o per i
figli, documentato da atto notarile. |
|
|
|
Le
richieste di cui al comma che precede sono soddisfatte in ordine di
presentazione. |
Titolo IV |
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Beneficiari |
Articolo 9 – |
Beneficiano
delle prestazioni contemplate dall’art. 5 gli iscritti che cessino dal
rapporto di lavoro con la “Banca”, avendo maturato il diritto al trattamento
pensionistico di base, a condizione che: |
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·
vantino almeno cinque anni di iscrizione al
“Fondo”, se ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 4, comma I. |
|
|
|
·
vantino almeno venti anni di iscrizione al
“Fondo”, se ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 4, comma III. |
Articolo 10 – |
In
caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti
contemplati dall’art. 9, trova applicazione l’art. 10, comma 1 *, del
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed
integrazioni (di seguito, per comodità, “decreto 124/1993”) secondo le seguenti
modalità: |
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|
a) in
presenza di anzianità di iscrizione inferiore a cinque anni di calendario è
posto a disposizione dell’interessato un capitale rappresentato
dall’ammontare della contribuzione da lui versata, dalle quote di “T.F.R.”
conferite e dai relativi rendimenti; |
|
|
|
b) in
presenza di anzianità di iscrizione superiore a cinque anni di calendario è
posto a disposizione dell’interessato un capitale rappresentato
dall’ammontare della contribuzione versata da lui e dalla “Banca”, dalle
quote di “T.F.R.” conferite e dai relativi rendimenti, dedotta la percentuale
fissa dello 0,50% del montante complessivo, la quale diviene, per il “Fondo”,
sopravvenienza attiva dell’esercizio in corso. |
|
|
|
La
disciplina dettata dal comma che precede, lettera b), trova altresì
applicazione per la previsione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del “decreto
124/1993”, con la precisazione che la facoltà ivi prevista è esercitatile
trascorsi cinque anni dall’iscrizione e determina il venire meno dell’obbligo
contributivo della “Banca” e della messa a disposizione delle quote di
“T.F.R.”. |
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|
|
Le
modalità di calcolo e di attribuzione o di trasferimento del capitale di cui
al comma I sono disciplinate nell’Appendice n. 1. |
Articolo 11 – |
In
caso di morte dell’iscritto di cui all’art. 4, comma I, in costanza di
rapporto di lavoro, la prestazione contemplata dall’art. 5, o le spettanze
previste dall’art. 10, sono attribuite ai suoi aventi causa, con applicazione
delle previsioni dell’Appendice n. 1. |
|
|
|
In
caso di morte dell’iscritto di cui all’art. 4, comma III, senza che sorga un
trattamento pensionistico di base di reversibilità, le spettanze di cui
all’art. 10 sono liquidate agli aventi causa, con applicazione delle
previsioni dell’Appendice n. 1. Ove
sorga un trattamento pensionistico di base di reversibilità, coloro che ne
sono titolari subentrano nei diritti e nelle facoltà dell’iscritto defunto,
avuto riguardo alle prestazioni di cui all’art. 5. comma II, lett. b) e c). |
Titolo V |
|
Assetto patrimoniale –
Contribuzioni |
Articolo 12 – |
Il
“Fondo” dispone, oltre a quanto gli perverrà nel tempo, del complessivo
patrimonio accumulato, sia per la porzione già direttamente gestita e
ripartita in conti di capitalizzazione individuale, sia per la porzione
esistente presso la “Banca”, che gliela trasferisce contabilmente come da
successivo comma. |
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|
La
porzione del patrimonio proveniente dalla “Banca” è suddivisa in: |
|
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|
a) riserva
di pertinenza degli iscritti di cui all’art. 4, comma II, che verrà
trasferita in data 31 dicembre 1996 comprensiva degli interessi maturati a
tal data; |
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|
|
b) riserva
di pertinenza degli iscritti di cui all’art. 4, comma I, la quale è ripartita
in base alla prestazione virtuale maturata da ciascuno al 31 dicembre 1995 –
in applicazione della normativa riportata dall’Appendice n. 3 – ed incrementa
la capitalizzazione individuale di competenza. Tale riserva verrà trasferita
il 1° ottobre 1996, comprensiva dei rendimenti maturati al 30 settembre 1996. |
Articolo 13 – |
L’insieme
delle posizioni individuali degli iscritti in servizio e la riserva prevista
dall’art. 12, comma II, lett. a), danno luogo a due autonome gestioni
contabili patrimoniali, cui affluiscono i rispettivi redditi tempo per tempo
prodotti e gli eventuali altri apporti economici statutariamente previsti. |
|
|
|
Annualmente
si procederà, con oneri a carico della “Banca”, alla compilazione di un
bilancio tecnico ai fini della valutazione della congruità della riserva di
cui all’art. 12, comma II, lett. a). Qualora tale riserva risulti
insufficiente, la “Banca” provvede a coprire il relativo onere mediante
stanziamento straordinario. |
Articolo 14 – |
Il
“Fondo” è alimentato: |
|
|
|
·
dai contributi della “Banca”, ai sensi dell’art.
16, e degli iscritti, ai sensi degli artt. 17 e 18; |
|
|
|
·
dalle quote di “T.F.R.” contemplate dall’art. 19; |
|
|
|
·
dagli apporti derivanti dall’impiego delle attività; |
|
|
|
·
da qualsivoglia altra entrata. |
Articolo 15 – |
Gli
apporti contributivi al “Fondo”, determinati in misura percentuale, sono
calcolati sulla retribuzione lorda annua utile ai fini contributivi,
comprensiva di eventuali gratifiche consuetudinarie, con esclusione delle
eventuali prestazioni in natura, dei compensi per lavoro straordinario, delle
diarie, delle indennità di trasferimento, dei rimborsi spese, dei contributi
di locazione e, in via generale, di ogni altro compenso o emolumento non
avente carattere di continuità. |
Articolo 16 – |
La contribuzione della “Banca” è
dovuta per ciascun iscritto nelle seguenti misure percentuali: |
|
|
|
·
in
favore degli iscritti di cui all’art. 4, comma I: 4%; |
|
|
|
·
in
favore degli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b): 2% con un
massimo di L. 2.500.000 per anno. |
|
|
|
Per gli iscritti di cui all’art.
4, comma III, lett. a) e b) l’obbligo contributivo della “Banca” decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di adesione al “Fondo”. Ove i soggetti
indicati dall’art. 4, comma HI, lett. b) aderiscano al “Fondo”
contestualmente al perfezionarsi dell’assunzione presso la “Banca”, l’obbligo
contributivo di quest’ultima decorre dall’assunzione medesima, con l’avviso
che, ove l’assunzione derivi dalla conversione di un contratto di formazione
lavoro, per il periodo di durata di quest’ultimo non è dovuta contribuzione
alcuna. |
Articolo 17 – |
Per gli iscritti di cui all’art.
4, comma I, la contribuzione è dovuta nella misura dell’1%, con facoltà di incremento
da parte dell’interessato, sino al massimo del 4%. |
|
|
|
La facoltà di cui al comma che
precede si esercita con l’inoltro di specifica richiesta indirizzata al
“Fondo” contenente l’indicazione della misura dell’apporto contributivo
scelto; con analoga modalità detta misura, se inizialmente inferiore al 4%,
può essere incrementata nel tempo. |
|
|
|
L’iscritto che si sia avvalso
della facoltà prevista dal comma I può, per un massimo di tre volte durante
la sua permanenza nel “Fondo”, richiedere la sospensione dei versamenti contributivi
volontari, senza che ciò comporti alcun rimborso delle contribuzioni già
versate che danno regolarmente luogo all’attribuzione delle prestazioni di
cui all’art. 5. |
|
|
|
Per operare la ripresa dei
versamenti contributivi volontari, anche in misura inferiore a quella
precedentemente indicata, trovano applicazione le modalità indicate al comma
II. |
|
Le richieste contemplate dal
presente articolo dispiegano efficacia dal primo giorno del mese successivo a
quello di pervenimento. |
Articolo 18 – |
Per gli iscritti di cui all’art.
4, comma III, lett. a) e b) la contribuzione è dovuta nella misura del 2%,
con un massimo di L. 2.500.000 per anno. |
Articolo 19 – |
La posizione individuale di
ciascun iscritto è altresì alimentata dalle quote di “T.F.R.” annualmente
maturato di seguito indicate: |
|
|
|
·
per
gli iscritti di cui all’art. 4, comma I, sino al 20% (a valere sul “T.F.R.”
in maturazione dall’anno dell’avvenuto esercizio dell’opzione), ove ne
facciano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno; |
|
|
|
·
per
gli iscritti di cui all’art. 4, comma III, lett. a) e b) con decorrenza
dall’adesione al “Fondo”: 100%. |
Articolo 20 – |
Il versamento dei contributi
previsti dagli articoli 16, 17 e 18 è obbligatorio per la “Banca” e per gli
iscritti. |
|
|
|
I contributi sono dovuti il
giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile. |
|
|
|
Le quote di “T.F.R.” contemplate
dall’art. 19 sono dovute il 31 dicembre dell’anno di maturazione. |
Titolo VI |
|
AMMINISTRAZIONE |
Articolo 21 – |
Gli Organi del “Fondo” sono: |
|
|
|
Ø
il
Consiglio di Amministrazione; |
|
|
|
Ø
il
Presidente; |
|
|
|
Ø
il
Collegio dei Sindaci; |
|
|
|
Ø
l’Assemblea. |
Articolo 22 – |
Al Consiglio di Amministrazione
compete ogni e più ampio potere di gestione del “Fondo”, in conformità alla disciplina
di legge tempo per tempo vigente. In particolare il Consiglio di
Amministrazione: |
|
|
|
A
elegge
il Presidente ed il Vice Presidente a tenore del successivo art. 24; |
|
|
|
A
conferma,
previo formale gradimento, nell’incarico di Direttore il nominativo designato
dalla “Banca” ai sensi del successivo art. 38; |
|
|
|
A
assume
le necessarie determinazioni in ordine:
|
|
|
|
A
conferisce
delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza; |
|
|
|
A
approva
lo schema di bilancio annuale, da sottoporre all’Assemblea, entro il 30
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. |
Articolo 23 – |
Il Consiglio di Amministrazione
è composto di: |
|
|
|
a)
cinque
membri designati dalla “Banca”; |
|
|
|
b)
quattro
membri eletti dagli iscritti in servizio; |
|
|
|
c)
un
membro eletto dagli iscritti in quiescenza, titolari di un trattamento diretto. |
|
|
|
Qualora il numero degli elettori
di cui al comma I lett. c) sia pari o inferiore a 50 unità, il seggio
consigliare per loro previsto verrà assegnato agli iscritti in servizio. |
|
|
|
Gli Amministratori durano in
carica tre anni e scadono l’ultimo giorno dei mese successivo a quello di
approvazione del terzo bilancio da essi deliberato. |
|
|
|
Il loro mandato è rinnovabile. |
|
|
|
Per lo svolgimento dell’incarico
di Amministratore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di
onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo
per tempo vigente. Il venir meno di detti
requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico. |
|
|
|
Nel caso in cui durante il
triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri: |
|
|
|
·
se
trattasi di Consigliere designato dalla “Banca”, quest’ultima lo
sostituisce; |
|
|
|
·
se
trattasi di Consigliere elettivo, subentra il primo dei non eletti nella
relativa votazione (iscritti attivi o in quiescenza); in caso di parità di
suffragi prevale il nominativo più anziano di età. |
|
|
|
I Consiglieri di cui al comma
precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso. |
|
|
|
La funzione di Amministratore è
gratuita, se svolta da dipendenti o da pensionati della “Banca”; ove sia
esercitata da terzi, ad essi è attribuibile un compenso annuo, a carico del
“Fondo”, di ammontare fissato dall’Assemblea ogni triennio. |
Articolo 24 – |
Il Consiglio di Amministrazione
elegge nel suo seno, con votazione segreta: |
|
|
|
·
il
Presidente, fra i membri designati dalla “Banca”; |
|
|
|
·
il
Vice Presidente, fra i rappresentanti degli iscritti. |
|
|
|
Il Presidente e il Vice
Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
|
|
|
Il Presidente (ed in caso di sua
assenza o impedimento il Vice Presidente) rappresenta legalmente il “Fondo”
di fronte agli iscritti ed ai terzi. |
|
|
|
Il Presidente convoca e presiede
il Consiglio di Amministrazione; vigila sull’esecuzione delle relative
deliberazioni, nonché sull’andamento dell’attività del “Fondo”, cura la convocazione
dell’Assemblea. In caso di improrogabile urgenza può assumere le
determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per la ratifica,
alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione. |
Articolo 25 – |
Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, ed in via
straordinaria quando il Presidente lo convochi, sia di propria iniziativa che
a richiesta scritta di almeno 4 Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci. |
|
|
|
Le convocazioni avvengono per
invito personale scritto, da inviare per via postale almeno otto giorni prima
dell’adunanza; in caso d’urgenza è possibile far uso di telefax o altro
mezzo idoneo ad assicurare che gli interessati lo ricevano il giorno
antecedente la riunione e siano quindi informati dell’inerente ordine dei
giorno. |
|
|
|
Per la validità delle
deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 6 membri, dei
quali 4 rappresentanti gli iscritti al “Fondo”. |
|
|
|
Il Consiglio delibera a
maggioranza di voti dei presenti. In
caso di parità prevale il voto dei Presidente o di chi presiede la seduta. |
|
|
|
In caso di assenza di Presidente
e Vice Presidente l’adunanza conciliare è presieduta dal Consigliere più
anziano di età. |
Articolo 26 – |
Le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, redatte a cura del Direttore, sono riportate sul libro
dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente o dal Consigliere che ha retto la presidenza nel corso
dell’adunanza e dal Direttore stesso. |
Articolo 27 – |
Il Collegio dei Sindaci è
composto: |
|
|
|
a)
da
2 membri designati dalla “Banca” uno dei quali assume l’incarico di
Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun
triennio; |
|
|
|
b)
un
membro eletto dagli iscritti in servizio; |
|
|
|
c)
un
membro eletto dagli iscritti in quiescenza. |
|
|
|
Qualora il numero degli elettori
di cui al comma 1 lett. c) sia pari o inferiore a 50 unità, il seggio di
Sindaco per loro previsto verrà assegnato agli iscritti in servizio. |
|
|
|
I Sindaci debbono essere
invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in
conformità all’art. 2403 del codice civile – per quanto applicabile – ed alla
disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare,
direttamente riferendo alla Commissione di vigilanza di cui all’art. 16 dei
“decreto 124/1993” circa eventuali anomalie riscontrate. In particolare essi
svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti: |
|
|
|
1)
controllare
le scritture contabili; |
|
|
|
2)
compiere
ispezioni e riscontri di cassa; |
|
|
|
3)
esaminare
i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all’Assemblea; |
|
|
|
4)
vigilare
la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti. |
|
|
|
Le relazioni ed i verbali delle
adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro dei
verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all’adunanza. |
|
|
|
I Sindaci durano in carica tre
anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di
quello del Consiglio di Amministrazione. |
|
|
|
Per lo svolgimento dell’incarico
di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e
di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.
Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza
dall’incarico. |
|
|
|
Nel caso in cui durante il
triennio vengano a mancare uno o più Sindaci: |
|
|
|
·
se
trattasi di Sindaco designato dalla “Banca”, quest’ultima lo sostituisce; |
|
|
|
·
se
trattasi di Sindaco elettivo, subentra il primo dei non eletti nella relativa
votazione (iscritti attivi o in quiescenza): in caso di parità di suffragi
prevale il nominativo più anziano di età. |
|
|
|
I Sindaci di cui al comma che
precede restano in carica sino al termine del triennio in corso. |
|
|
|
La funzione di Sindaco è
gratuita, se svolta da dipendenti o da pensionati della “Banca”; ove sia
esercitata da terzi ad essi è attribuibile un compenso annuo, a carico dei
“Fondo”, di ammontare fissato ogni triennio secondo le modalità indicate
dall’art. 23, comma VII. |
Articolo 28 – |
L’attività di membro del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, espletato, per il
tempo strettamente necessario, da dipendenti della “Banca”, è equiparata a servizio
prestato in favore della stessa; ove espletato al di fuori dell’ordinario
orario di lavoro, non determina l’attribuzione di emolumento alcuno. |
|
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|
In ogni caso ai membri del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci compete il rimborso,
a carico della “Banca”, delle spese vive causate da eventuali trasferimenti. |
Articolo 29 – |
Per l’elezione dei membri del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci rappresentanti gli iscritti
in servizio si osserva la seguente procedura, da integrare con il Regolamento
elettorale riportato nell’Appendice n. 4: |
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a)
entro
il termine minimo di venti giorni dalla data in cui si tengono le elezioni,
il Presidente dirama specifico avviso da diffondere tra gli iscritti secondo
le modalità in uso per le circolari della “Banca”; |
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b)
il
giorno fissato per la votazione i seggi devono risultare regolarmente
costituiti presso le dipendenze della “Banca”; |
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c)
ciascun
seggio riceve – anche a mezzo di comunicazione per via telefax – ed espone
l’elenco dei soggetti candidati alle cariche di Membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i quali abbiano avanzato la propria
candidatura, sottoscritta da almeno dieci elettori, previa apposita
comunicazione fatta pervenire al Presidente entro il termine minimo di due
giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si tengono le elezioni. Ciascuna
candidatura deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dalla
dichiarazione sottoscritta dall’interessato, di rivestire i requisiti di
onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo
per tempo vigente; |
|
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d)
gli
iscritti sono ammessi a votare muniti di scheda bianca su cui – con garanzia
di piena segretezza del suffragio – sono facoltizzati ad indicare sino a quattro
nominativi per la carica di Consigliere di Amministrazione ed un nominativo
per la carica di membro del Collegio dei Sindaci, scelti tra i soggetti che
hanno avanzato la propria candidatura; |
|
|
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e)
lo
scrutinio dei suffragi avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento
elettorale: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di
età. |
Articolo 30 – |
Per l’eventuale elezione dei
membri dei Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci rappresentanti
gli iscritti in quiescenza si osserva la seguente procedura, da integrare con
il Regolamento elettorale riportato nell’Appendice n. 4: |
|
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a)
entro
il termine minimo di trenta giorni dalla data fissata per l’elezione il
Presidente invia al domicilio degli aventi diritto un avviso di convocazione
presso le dipendenze della “Banca”, ove è allestito apposito seggio elettorale; |
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|
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b)
il
giorno delle votazioni i seggi debbono risultare regolarmente costituiti e
funzionanti; |
|
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|
c)
ciascun
seggio riceve – anche a mezzo di comunicazione per via telefax – ed espone
l’elenco dei soggetti, candidati alla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i quali abbiano avanzato la propria
candidatura, sottoscritta da almeno cinque elettori, previa apposita comunicazione
fatta pervenire al Presidente entro il termine minimo di due giorni
lavorativi prima della giornata elettorale.
La candidatura deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità,
dalla dichiarazione sottoscritta dall’interessato, di rivestire i requisiti
di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge
tempo per tempo vigente; |
|
|
|
d)
gli
iscritti sono ammessi a votare muniti di scheda bianca su cui – con garanzia
di piena segretezza del suffragio – sono facoltizzati ad indicare un nominativo
per la carica di Consigliere di Amministrazione ed uno per la carica di membro
del Collegio dei Sindaci; |
|
|
|
e)
lo
scrutinio dei suffragi avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento
elettorale: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di
età. |
Articolo 31 – |
I risultati delle elezioni
svolte ai sensi degli artt. 29 e 30 sono resi noti con apposita comunicazione
del “Fondo”, da diramarsi tra gli iscritti secondo le modalità in uso per le
circolari della “Banca”. |
Articolo 32 – |
L’Assemblea è composta da tutti
gli iscritti. |
|
|
|
All’Assemblea compete di
approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio dell’esercizio
precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed accompagnato dalla
relazione del Collegio dei Sindaci. |
|
|
|
In occasione dell’adunanza
annuale di approvazione del bilancio l’Assemblea prende altresì atto di
eventuali variazioni dello Statuto, disposte dalla contrattazione collettiva
aziendale, alla quale tale competenza è riservata in via esclusiva. |
|
|
|
Compete all’Assemblea la
determinazione del compenso di cui agli artt. 23, comma VIII e 27, comma
VIII. |
|
|
|
Perviene altresì all’Assemblea
l’esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi di Amministratori e
Sindaci. |
|
|
|
Le deliberazioni sono assunte
con voto palese dei partecipanti. |
Articolo 33 – |
L’Assemblea è convocata, su
delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente, almeno quindici giorni prima, con
avviso da affiggersi nell’albo esistente presso tutte le dipendenze della
“Banca”. Nell’avviso devono essere
precisati data, luogo ed ora di convocazione e ordine del giorno della riunione. |
|
|
|
L’Assemblea si tiene in locali
messi a disposizione dalla “Banca”, tassativamente in orario non lavorativo.
La partecipazione degli iscritti non comporta il riconoscimento di rimborso
spese alcuno. |
|
|
|
L’Assemblea è validamente
costituita quando vi partecipi almeno un quarto degli iscritti, direttamente
o per delega. Ciascun intervenuto non
può essere portatore di più di cinque deleghe. |
|
|
|
L’Adunanza è presieduta dal
Presidente o, se assente od impedito, dal Vice Presidente. Mancando entrambi
la presidenza è retta dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano
per età. Funge da Segretario il
Direttore. |
|
|
|
Le deliberazioni assembleari
sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, ad eccezione di quella concernente
l’esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi di Amministratori e
Sindaci per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. |
|
|
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Delle adunanze è redatto
sintetico processo verbale, da riportare in apposito libro. I verbali sono sottoscritti da chi ha
presieduto l’Assemblea e dal Direttore. |
Titolo VII |
|
GESTIONE |
Articolo 34 – |
Le attività deL “Fondo” sono
impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di
una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando
il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti
tempo per tempo la materia. |
|
|
|
Nel compiere investimenti è
fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi
rispetto allo scopo istituzionale del “Fondo”. |
Articolo 35 – |
I rapporti bancari intrattenuti
con la “Banca” sono regolati a condizioni non inferiori a quelle tempo per
tempo vigenti per il Personale della stessa. |
Articolo 36 – |
L’esercizio finanziario inizia
il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. |
|
|
|
Per ciascun esercizio è
compilato un bilancio che deve essere approvato entro e non oltre il trenta
aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. |
Titolo VIII |
|
norme finali |
Articolo 37 – |
La “Banca” svolge attività di
servizio amministrativo nei riguardi del “Fondo”, in particolare trattenendo
i contributi a carico degli iscritti, nei modi e nelle misure prescritti e accreditando
il “Fondo” delle somme relative, unitamente a quelle da essa dovute ed alle
quote di “T.F.R.” statutariamente fissate. |
|
|
|
La “Banca segnala altresì le
cessazioni dal rapporto di lavoro del proprio personale iscritto e comunica
le notizie eventualmente necessarie affinché il “Fondo” esegua gli adempimenti
che gli pertengono. |
Articolo 38 – |
La “Banca” designa il Direttore,
mettendolo gratuitamente a disposizione del “Fondo” unitamente al personale
necessario al suo funzionamento e si accolla le spese generali di gestione e
di ordinaria amministrazione del “Fondo” stesso e del suo patrimonio,
compreso il costo di perizie e consulenze, ma con esclusione di ogni onere di
carattere tributario e per contribuzioni di vigilanza. |
|
|
|
Il soggetto designato
all’incarico di Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità e di
professionalità tempo per tempo stabiliti dalla normativa di legge. |
Articolo 39 – |
E’ diritto di ciascun iscritto
ricevere almeno annualmente un’informativa circa l’ammontare del proprio
conto individuale al 31 dicembre dell’anno precedente ed ogni altra notizia
tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge. |
|
|
|
L’informativa di cui al comma
che precede è predisposta dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo” e può
essere realizzata per il tramite della “Banca”. |
Articolo 40 – |
Le disposizioni contenute nel
presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che
disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività e le prestazioni del
“Fondo”, fatta salva l’efficacia di disposizioni imperative di legge e di
regolamento. |
Titolo IX |
|
norme transitorie |
Articolo 41 – |
Avuto riguardo ai soggetti
indicati dall’art. 4, comma III, lett. a), ove aderiscano al “Fondo” entro il
30 settembre 1996, il “T.F.R.” precedentemente maturato è conferito al
“Fondo” stesso in una con la prima attribuzione del “T.F.R.” maturando. Non è
invece dovuta contribuzione alcuna per i pregressi periodi lavorativi né da
parte della “Banca”, né da parte dell’iscritto. |
|
|
|
qualora l’adesione intervenga
successivamente al termine indicato al comma che precede, trova applicazione
il disposto dell’art. 4, comma VI. |
Articolo 42 – |
Per gli iscritti di cui all’art.
4, comma III, lett. a), che aderiscano al “Fondo” entro il 30 settembre 1996,
la contribuzione contemplata dall’art. 16 decorre dal 1° gennaio 1996; ove
aderiscano successivamente la contribuzione decorre secondo i termini
ordinariamente previsti. |
Articolo 43 – |
Ai soggetti indicati dall’art.
4, comma III, lett. b), va assimilato il personale della “Banca” con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 27 aprile 1993, non
aderente al “Fondo”. |
Articolo 44 – |
Avuto riguardo all’art. 10,
l’efficacia del comma I, lett. a) – per gli iscritti di cui all’art. 4 comma
I – è sospesa sino al 31 dicembre 1998 e le cessazioni dall’iscrizione al
“Fondo” che intervengano entro tale data sono disciplinate dal comma I, lett.
b), senza operare la decurtazione nella misura percentuale ivi indicata. |
Articolo 45 – |
La misura del 4% della
contribuzione indicata dall’art. 16 decorre dal 1° ottobre 1996. Sino a tale
data continua a trovare applicazione la previdente aliquota dell’1%. |
Articolo 46 – |
Gli iscritti di cui all’art. 4,
comma I, che intendano cessare dal rapporto di lavoro con la “Banca”, per
pensionamento, entro il 31 dicembre 2000, hanno facoltà di proseguire nel
regime contributivo e di prestazioni contemplato dall’accordo collettivo 1°
giugno 1989 e dagli articolati da esso derivati, riportati nell’Appendice n.
3 del presente Statuto. |
|
|
|
La facoltà contemplata dal comma
che precede è esercitata per iscritto da ciascun interessato entro il 30 settembre
1996, a pena di decadenza. |
|
|
|
La riserva di pertinenza degli
iscritti di cui al comma I, in essere presso la “Banca” al 30 settembre 1996,
in deroga al disposto dell’art. 12, comma II, lett. b), è conferita nella separata
gestione contabile e patrimoniale prevista dall’art. 6, alla quale affluisce
altresì la contribuzione della “Banca”, nella misura del 3%. |
|
|
|
In deroga al disposto dell’art.
16, il conto di capitalizzazione individuale degli iscritti di cui al comma I
è alimentato da una contribuzione della “Banca” nella misura dell’1%. |
|
|
|
Spirato il termine del 31
dicembre 2000, qualora i soggetti che hanno esercitato la facoltà consentita
dal comma I non cessino dal rapporto di lavoro con la “Banca”, quest’ultima,
al pari dell’iscritto prosegue nel versamento della contribuzione in favore
del conto di capitalizzazione individuale dell’interessato, secondo
l’aliquota prevista dal precedente comma IV, ma cessa di corrispondere la
contribuzione contemplata dal precedente comma III per la gestione prevista
dall’art. 6. |
|
|
|
Per i soggetti di cui al comma
che precede il “Fondo” calcola la prestazione definita di carattere
aggiuntivo figurativamente dovuta al 31 dicembre 2000 e l’attribuisce agli
interessati all’atto dell’effettiva cessazione dal rapporto di lavoro, incrementata
esclusivamente dello 0,75% delle variazioni percentuali dell’indice dei
prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (indice ISTAT) fatte
registrare per ogni anno successivo al 2000. |
Articolo 47 – |
Gli iscritti presso altri regimi
di previdenza complementare che rivestano la qualifica prevista dall’art. 18,
comma VII, del decreto 124/1993 potranno trasferire al “Fondo” la posizione
previdenziale pregressa e per essi troverà applicazione l’art. 16, con
contribuzione massima prevista per gli iscritti di cui all’art. 4, comma I. |
|
|
|
Per gli iscritti indicati al
comma che precede trova applicazione la disciplina dell’art. 17, dell’art. 5,
lett. a), nonché dell’art. 19 al 1° alinea. |
Articolo 48 – |
Sino all’approvazione del
bilancio dell’esercizio 1996, il “fondo” continua ad essere retto
dall’attuale Consiglio di Amministrazione, a cui si affianca il Collegio dei
Sindaci in carica. |
|
|
|
Gli Organi collegiali di cui al
comma che precede operano, a sensi di Statuto, con pienezza di poteri. |
Articolo 49 – |
L’eventuale compenso previsto
dall’art. 23, comma VII, è inizialmente fissato in £. 500.000 e quello di cui
all’art. 27, comma VIII, in £. 700.000. |
|
|
|
Le misure indicate al comma che
precede sono valide sino al 31 dicembre 2000. |
Articolo 50 – |
A far tempo dal 1° gennaio 1997
il “Fondo” assume l’incarico di erogare gli assegni integrativi del
trattamento pensionistico di base, diversi dalle prestazioni di cui all’art.
5, che la “Banca” nel tempo aveva deliberato di attribuire a taluni propri ex
dipendenti. Detti assegni divengono da tale data obbligatori. |
|
|
|
La provvista economica per le
prestazioni di cui al comma I è messa a disposizione di volta in volta dalla
“Banca”, con valuta compensata. |
|
|
|
Il “Fondo” esplica gli inerenti
compiti di sostituto di imposta. |
Appendice
n. 1 |
Regolamento delle modalità di calcolo e di
erogazione delle prestazioni previste dall’art. 5 e delle corresponsioni in capitale
disciplinate dall’art. 10 dello Statuto. |
1)
Modalità
di calcolo
Le
prestazioni in capitale previste dall’art. 5 sono calcolate tenendo conto degli
apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata dal Consiglio
di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Le
corresponsioni in capitale disciplinate dall’art. 10 sono determinate, nelle
due fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione di
cui al comma che precede.
La
remunerazione contemplata dai precedenti commi I e II è capitalizzata al 31
dicembre di ogni anno. Per l’anno in cui interviene la risoluzione del rapporto
di lavoro con la “Banca”, si assume come remunerazione il tasso medio netto di
rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo
pubblico equipollente), capitalizzato all’ultimo giorno del mese in cui
interviene la risoluzione stessa.
2)
Modalità
di erogazione
Le
prestazioni in capitale previste dall’art. 5 e le corresponsioni in capitale
disciplinate dall’art. 10, allorquando si estrinsecano in riscatto della posizione
individuale [ex art. 10, comma I, lett. c) del “decreto 124/1993”] sono
attribuite con valuta del primo giorno del mese successivo a quello di
cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”.
Contestualmente
all’erogazione delle prestazioni in capitale di cui all’art. 5, secondo la
cadenza temporale indicata al comma che precede, sono poste in essere le
procedure volte all’attribuzione all’iscritto della rendita vitalizia prevista
dall’art. 5, comma II, lett. c).
3)
Esercizio
di facoltà
Le
facoltà di rinuncia riconosciute agli iscritti dall’art. 5 vanno esercitate
indirizzando al “Fondo”, tramite lettera raccomandata, specifica richiesta, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
con la “Banca”.
Avuto
riguardo alla disciplina contenuta nell’art. 10, le facoltà di trasferimento
della posizione dell’iscritto previste dall’art. 10, comma I, lett. a) e b) del
“decreto 124/1993” vanno esercitate indirizzando al “Fondo”, tramite lettera
raccomandata, specifica domanda, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca”. La domanda deve
contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della
posizione presso altro regime di previdenza complementare. Parimenti tramite
lettera raccomandata va esercitata la facoltà di cui all’art. 10, comma 3 bis)
del “decreto 124/1993”. Il trasferimento avviene esclusivamente il 1° febbraio,
il 1° giugno, il 1° ottobre di ogni anno.
Appendice
n. 2 |
Modalità di attribuzione della rendita. |
Le modalità di
attribuzione della rendita contemplate dall’art. 5, comma II, lett. c), sono
fissate dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:
·
tenendo
conto delle indicazioni di leggi, regolamenti e del complesso delle
disposizioni che, eventualmente, tempo per tempo disciplinino cogentemente la
materia;
·
mirando
a salvaguardare al meglio la posizione economica degli aderenti;
·
fornendo
agli aderenti stessi la maggior gamma di opzioni possibili.
Per la realizzazione di quanto
indicato al comma che precede è facoltà del Consiglio di Amministrazione
stipulare convenzioni con una o più Compagnie di Assicurazione.
Appendice
n. 3 |
|
A) |
Accordo 1° giugno 1989 |
|
|
B) |
Regolamento del Fondo “interno” ex accordo
1/VI/1989 |
|
|
C) |
Regolamento del Fondo “esterno” ex accordo
1/VI/1989 |
|
|
D) |
Appendice al Regolamento per il “Fondo
interno” ex accordo 1/VI/1989 |
– Omissis –
Appendice
n. 4 |
Regolamento per l’elezione dei
rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al
Collegio dei Sindaci. |
Articolo 1 – |
Hanno diritto a partecipare
all’elezione tutti gli iscritti in servizio. |
|
|
|
Il “Fondo” per il tramite delle
Direzioni locali della “Banca”, fornisce ai diversi seggi n. 2 elenchi
aggiornati dei soggetti da ammettere alla votazione. |
Articolo 2 – |
Presso la Sede Centrale della
“Banca” e presso le Dipendenze Capogruppo è costituito un seggio elettorale
composto da tre membri: un rappresentante della “Banca” e due rappresentanti
degli iscritti, da designare previo accordo tra la Direzione locale e le
Organizzazioni Sindacali. Presso la Sede Centrale e la Sede di Intra è
costituito un unico seggio che opera anche da seggio centrale, con il compito
di raggruppare i dati che pervengono dai seggi periferici, determinando
quindi l’esito definitivo dell’elezione. |
Articolo 3 – |
I componenti di ogni seggio
eleggono, nel proprio seno, un Presidente ed un Segretario, i quali operano
affinché le votazioni si realizzino in modo da assicurare la segretezza del voto. |
|
|
|
L’elezione avviene tramite
schede predisposte, che devono recare sul verso la sottoscrizione di due
componenti del seggio. |
Articolo 4 – |
Le operazioni di voto si tengono
e vanno ultimate nel giorno fissato. A tale fine nei punti operativi dove il
numero degli iscritti lo richieda, il seggio elettorale si accorda con la Direzione
locale affinché le votazioni avvengano anche durante l’orario d’ufficio. |
Articolo 5 – |
Gli aventi diritto al voto che
nella giornata elettorale si trovino fuori sede possono votare presso la più
vicina Dipendenza Capogruppo della “Banca”, previa identificazione da parte
del seggio elettorale. |
Articolo 6 – |
Il Presidente del seggio
consegna ad ogni votante le schede necessarie; l’iscritto esprime il voto
secondo le modalità indicate nelle schede e le consegna, opportunamente
piegate, al Presidente. Questi, in presenza dell’elettore immette le schede
stesse nell’apposita urna. Due scrutatori annotano sull’elenco fornito il
nominativo di coloro che esercitano il diritto di voto. |
Articolo 7 – |
In caso di partecipazione
all’elezione degli iscritti in quiescenza, questi ultimi sono ammessi a
votare presso qualsiasi seggio, tramite scheda bianca che viene loro fornita. |
|
|
|
Al fine di verifica della
partecipazione al voto dei soggetti indicati al comma I ogni seggio è munito
dell’elenco completo degli iscritti in quiescenza. |
Articolo 8 – |
Presso tutti i seggi, terminate
le operazioni di voto, sono estratte dall’urna le schede e senza aprirle ne
viene effettuato il conteggio, al fine di accertare la concordanza con il numero
dei votanti. Subito dopo si procede allo scrutinio dei voti. |
Articolo 9 – |
Delle operazioni di cui all’art.
8 e di eventuali rilievi viene steso, a cura del Segretario del seggio,
apposito verbale in duplice copia, una delle quali, firmata dal Presidente e
controfirmata da tutti i membri del seggio, è immediatamente inoltrata al
seggio esistente presso la Sede Centrale della “Banca”, unitamente agli
elenchi dei votanti e alle schede. |
Articolo 10 – |
Il seggio della Sede Centrale,
raggruppati i dati pervenuti, accerta l’esito definitivo delle votazioni,
proclama gli eletti e ne da comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione del “Fondo”. |
|
|
|
Gli esiti delle votazioni sono
resi pubblici mediante affissione negli albi di tutti i punti operativi della
“Banca”. |
Articolo 11 – |
Ad operazioni ultimate, il
Presidente del seggio della Sede Centrale della “Banca” trasmette al
Consiglio di Amministrazione del “Fondo” tutti i documenti inerenti
l’elezione. |
* Art. 10 – comma I: Ove vengano meno i requisiti di
partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo Statuto del fondo
pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini
di esercizio:
a)
il trasferimento
presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attività;
b)
il trasferimento ad
uno dei fondi di cui all’art. 9;
c)
il riscatto della
posizione individuale.