FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER IL PERSONALE DELLA

BANCA POPOLARE DI INTRA

 

Il Consiglio di Amministrazione, visto l’art. 22 dello Statuto, riscontrata l’esigenza funzionale di dettagliatamente disciplinare l’attribuzione delle anticipazioni contemplate dall’art. 8 dello Statuto stesso, emana il seguente Regolamento, ai sensi del comma V dell’art. 8 medesimo

 

 

 

Art.1 - Norme Generali

1.1 L’iscritto con un’anzianità di iscrizione utile per il Fondo di almeno otto anni può richiedere un’anticipazione a valere sulla posizione di capitalizzazione individuale onde sopperire a spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentata con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978 . 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa di cui all’art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

1.2 Ai fini dell’anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell’anticipazione, sono considerati validi tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari accumulati dall’iscritto, purchè oggetto di trasferimento da altro regime. Tuttavia per i primi 5 anni di effettiva iscrizione al Fondo nella posizione individuale dell’interessato non sono considerati i contributi versati dalla Banca Popolare di Intra e il relativo rendimento.

 

1.3 L’ammontare della somma anticipabile è per i "vecchi iscritti" del 90% della posizione individuale e per i "nuovi iscritti" il 50% della posizione stessa, fermo restando che l’anticipazione non può comunque superare l’onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie.

 

1.4 L’importo massimo anticipabile è commisurato all’ammontare della posizione individuale maturata l’ultimo giorno in cui è stata effettuata l’inerente valorizzazione, antecendente a quello di presentazione dell’inerente richiesta.

 

1.5 L’anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l’ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione.

 

1.6 La richiesta di anticipazione deve essere trasmessa al Fondo con utilizzo di apposito modulo, unitamente alla documentazione di supporto. Le richieste sono accolte secondo l’ordine cronologico di pervenimento.

 

1.7 Resta in ogni caso salva la facoltà dell’iscritto di procedere, successivamente al conseguimento dell’anticipazione a valere sulla posizione di previdenza complementare, alla reintegrazione di quest’ultima secondo le modalità che saranno definite in prosieguo, con apposita integrazione del presente Regolamento.

 

1.8 Rimane a carico del richiedente ogni responsabilità derivante da false dichiarazioni, con il conseguente rimborso delle somme indebitamente percepite e degli oneri relativi alla richiesta di rimborso delle somme versate all’Erario.

 

 

 

 

Art. 2 - Regime fiscale

Gli importi anticipati sono assoggettati all’imposizione fiscale vigente al momento dell’erogazione, fatta salva la possibilità di riliquidazione dell’imposta, con le aliquote vigenti al momento in cui sorgerà il diritto alla liquidazione definitiva della prestazione maturata.

 

 

Art. 3 - Acquisto della prima casa di abitazione

3.1 L’anticipazione è concessa per l’acquisizione di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale l’abitazione ordinaria e stabile dell’iscritto e del suo nucleo familiare. Rientra, nella presente previsione, anche l’acquisto del terreno, del garage o box, a condizione che rappresentino pertinenza della casa di abitazione.

 

3.2 Ai fini della definizione del nucleo familiare sono considerati, oltre all’iscritto, il coniuge (purchè non legalmente separato o divorziato), il convivente in famiglia di fatto, i figli (anche adottati o affiliati) conviventi. La convivenza deve risultare da idonea certificazione anagrafica, da produrre a corredo della richiesta.

 

3.3 E’ escluso dall’anticipazione l’iscritto che a titolo proprio o di un componente del nucleo familiare sia già proprietario di altro alloggio adibito ad abitazione principale.

 

3.4 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

acquisto da terzi;

acquisto in cooperativa;

costruzione in proprio;

cambio dell’immobile per maggiori esigenze familiari.

 

 

3.5 L’anticipazione è commisurata all’onere complessivamente sostenuto per l’acquisizione dell’immobile (risultante da idonea documentazione meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione.

 

 

3.6 Documentazione richiesta:

Le domande vanno corredate dalla seguente documentazione:

3.6.1. acquisto di alloggio e/o pertinenze da terzi:

alla domanda, "una promessa di compravendita", con l’indicazione del prezzo di acquisto definitivo;

a completamento, copia dell’atto notarile di compravendita.

 

3.6.2. acquisto di alloggio e/o pertinenze da cooperativa:

alla domanda, "un estratto notarile" del libro verbale di assegnazione dell’alloggio,

a completamento, copia dell’ atto notarile di assegnazione dell’alloggio.

 

3.6.3 costruzione in proprio:

alla domanda:

Atto Notorio che attesti che il richiedente – ovvero i figli – e i componenti del nucleo famigliare non sono proprietari di una casa di prima abitazione;

concessione edilizia;

titolo di proprietà del terreno;

capitolato;

 

a completamento:

fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati (da esibire a date concordate);

dichiarazione di termine lavori (da esibire entro una data da concordare).

 

3.6.4 vendita di prima abitazione occupata e contestuale acquisto di altra casa di prima

abitazione:

alla domanda:

impegno a vendere la prima casa di abitazione;

le due "promesse di compravendita" per la casa da vendere e per quella da acquistare;

a completamento, copia degli atti notarili di vendita e di acquisto.

 

 

 

Art. 4 - Realizzazione degli interventi di cui all’art.31, comma 1, lett. a), b), c) e d)

della legge 5 agosto 1978, 457, relativamente alla prima casa di abitazione

 

4.1. L’anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all’ rt. 31, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alla prima casa di abitazione come individuata dall’art. 3, comma 1, secondo la seguente casistica:

 

Interventi di manutenzione ordinaria sono considerati tali tutti quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

Interventi di manutenzione straordinaria sono considerati tali tutti quelli per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Interventi di restauro e di risanamento conservativo sono considerati tali tutti quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

Interventi di ristrutturazione edilizia sono considerati tali tutti quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi impianti.

 

4.2 L’anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari medianti i quali è stato effettuato il pagamento. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

 

Progettazione lavori;

Acquisto dei materiali;

Esecuzione dei lavori;

Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

Perizie e sopralluoghi;

I.V.A, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;

Oneri di urbanizzazione;

 

 

4.3 Non rientrano tra le spese considerate dal comma che precede gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

 

 

4.4. La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Atto che dimostri il titolo di proprietà dell’immobile su cui è effettuato l’intervento;

Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla legislazione edilizia tempo per tempo vigente per l’esecuzione dei lavori (denunzia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);

Elenco dei lavori da effettuare, con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi;

Preventivo di spesa;

Ricevute del pagamento dell’ ICI dovuta dal richiedente a partire dal 1997;

Bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l’intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 - Ampliamento

L’ampliamento si configura come l’acquisto o la costruzione di vani contigui all’abitazione principale già di proprietà. Presupposto per ottenere l’anticipazione è l’inadeguatezza dell’abitazione stessa, fattispecie che si riscontra allorquando il rapporto tra i vani a disposizione (esclusi i servizi, ripostigli e accessori) e i componenti il nucleo familiare sia inferiore all’unità. Come ampliamento si può pertanto considerare:

la costruzione di un secondo servizio;

la costruzione/acquisto di vani contigui all’abitazione fino a raggiungere il massimo consentito (pari a un numero di vani pari a quello del nucleo familiare più uno);

l’acquisto o la costruzione sino a 2 garages o box auto, purchè ad uso esclusivo della casa di abitazione.

 

Oltre che dai preventivi di spesa, le domande vanno corredate da:

alla domanda, planimetrie dell’intera proprietà; documentazione relativa alla consistenza del nucleo famigliare; copia delle "abilitazioni amministrative" richieste dalle legislazioni edilizie vigenti nel luogo di residenza (concessioni etc.)

a completamento, fatture.

 

 

 

 

 

Art. 6 - Spese Sanitarie

6.1 L’anticipazione è concessa per oneri sanitari sostenuti dall’iscritto per sé o per i seguenti familiari: il coniuge (purchè non legalmente separato o divorziato), ovvero il convivente in famiglia di fatto, i figli conviventi (anche se adottati o affiliati), i genitori conviventi. La convivenza deve risultare da idonea certificazione anagrafica, da produrre a corredo della richiesta, ad eccezione che per i figli affidati all’altro genitore, in caso di separazione o divorzio. Il requisito della convivenza non è comunque considerato per oneri relativi a interventi chirurgici e/o terapie per malattie neoplasiche di genitori e figli.

 

 

 

6.2 Presupposto dell’anticipazione è l’attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così come sostituito dall’art. 58, comma 8, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144. La straordinarietà dell’intervento è comunque presupposta per spese di ammontare singolarmente non inferiore a 10 milioni, sostenute per cure e protesi odontoiatriche o ortodontiche.

 

 

6.3 L’attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell’intervento, restando l’iscritto libero di scegliere la struttura

sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera, alla quale richiedere le prestazioni.

 

 

6.4 L’anticipazione è concessa anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all’intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza dell’eventuale accompagnatore

 

 

 

6.5 La richiesta di anticipazione deve essere supportata dalla seguente documentazione:

Attestazione della struttura pubblica circa la straordinarietà della terapia e dell’intervento;

Preventivi di spesa;

Idonea certificazione anagrafica, ove la terapia o l’intervento riguardino un soggetto diverso dall’iscritto;

Fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;

 

 

6.6 Nell’ambito della massima anticipazione concedibile, il Fondo può riconoscere anticipi ripetuti, in relazione alle progressive necessità del ciclo di cure intraprese.

 

 

 

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2000.

 

 

 

Art. 8 - Norma Transitoria

Le anticipazioni previste dal presente Regolamento possono essere attribuite anche per spese effettuate dal 23 maggio 1999 al 31 luglio 2000, con presentazione di specifica richiesta entro il 31 ottobre 2000

 

 

 

Spett.le

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

per il Personale della Banca Popolare di Intra

Piazza Aldo Moro, 8

28921 VERBANIA INTRA

 

 

 

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLO STATUTO

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………….

 

Aderente al FONDO PENSIONE dall’anno …………………………………………………………….

 

 

(e partecipante alla linea di gestione…………………………………………………………………..)

(crescita – prudenza – globale)

 

 

richiedo

 

di usufruire di anticipazione per lire………………………………………………

 

 

Motivazione………………………………………………………………………………………….

 

 

Documenti allegati:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

data,……………………………. Firma…………………………………………..

 

spazio riservato al Fondo

richiesta accettata in data…………………….erogate lire……………………………………..

 

richiesta rifiutata in data ……………………… motivazione …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

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