ACCORDO IN MATERIA DI FONDO DI PREVIDENZA
In data 15 novembre 2001
tra la BANCA POPOLARE DI INTRA rappresentata dai Signori Gianni Mezzetti e Maurizio
Zappa,
e le Delegazioni Sindacali della
F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani
costituita dai Signori Eugenio Bona e Ivano Parola,
F.I.B.A./C.I.S.L. - Federazione Italiana
Bancari Assicurativi costituita dai Signori Camillo Cavanna, Sergio Rametti,
F.I.S.A.C./C.G.I.L. - Federazione Italiana Sindacale
Assicurazioni e Credito costituita dai Signori
Moreno Melato e Angelo Monacelli,
Premesso che:
-
la Banca Popolare di Intra (di seguito “Banca”) ha
assunto il ruolo di Capogruppo nell’ambito dell’omonimo Gruppo Bancario;
-
la mobilità infragruppo delle risorse umane
costituisce elemento strutturale nell’ambito della gestione delle risorse
stesse e fondamentale strumento di crescita professionale complessiva;
-
nell’ambito della mobilità richiamata dall’alinea
che precede risulta ricorrente il caso di iscritti al Fondo di Previdenza
Complementare per il Personale della Banca Popolare di Intra (di seguito
“Fondo”), i quali, dopo essere cessati dal rapporto di lavoro con la Banca,
senza aver maturato il diritto alle prestazioni del Fondo (e, quindi, perdendo
i requisiti per parteciparvi), accendono un nuovo rapporto di lavoro con Enti o
Società del Gruppo;
-
valutato che risulterebbe di grave nocumento al
rapporto previdenziale complementare dei soggetti di cui all’alinea che precede
una meccanicistica applicazione del disposto dell’art.10 dello Statuto del
Fondo, in tema di conseguenze derivanti dalla perdita (formale) dei requisiti
di partecipazione al Fondo;
-
considerato che la Banca ha acquisito positivo
parere tecnico in materia,
si conviene che
I.
i competenti
Organi del Fondo siano informalmente invitati ad assumere specifica
deliberazione, volta ad assicurare la continuità del rapporto previdenziale per
gli iscritti che, dopo essere cessati da rapporto do lavoro con la Banca,
divengano dipendenti di società o enti facenti parte del Gruppo Banca Popolare
di Intra, fatta ovviamente salva ed efficace ogni contraria determinazione
degli interessati, formalmente comunicata al Fondo medesimo a termini di
Statuto;
II.
la Banca,
nella sua veste di Capogruppo. Dirami specifica direttiva agli enti e alle
società del Gruppo, affinché essi diano continuità all’apporto contributivo,
datoriale al Fondo, avuto riguardo alle posizioni considerate sub I);
III.
sia compiuto
ogni e ulteriore accertamento tecnico circa la trasformabilità del Fondo in
“regime di Gruppo”, fatta salva la continuità delle sue caratteristiche
soggettive.
BANCA POPOLARE DI INTRA FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL
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