ACCORDO  IN  MATERIA  DI  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO

(a’ sensi dell’art. 23 della Legge 28.2.1987 n. 56)

 

 

In data 18 ottobre 2001 tra la BANCA POPOLARE DI INTRA rappresentata dai Signori Gianni Mezzetti e Maurizio Zappa,

 

e le Delegazioni Sindacali della

 

F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani costituita dai Signori

F.I.B.A./C.I.S.L. - Federazione Italiana Bancari Assicurativi costituita dai Signori Camillo Cavanna,Paolo Cupelli e Mariano Melloni

 

F.I.S.A.C./C.G.I.L.  - Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito costituita dai Signori  Corrado Cattano e Moreno Melato e Angelo Monacelli.

 

premesso che :

 

a)  l’art. 23, 1’ comma della Legge n. 56/1987 demanda alla contrattazione collettiva anche locale l’individuazione delle ipotesi (ulteriori rispetto a quelle già previste dalla Legge 18.4.1962 n. 230 e art. 8 bis Legge 25.3.1983 n. 79)  nelle quali è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, nonché la determinazione del numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;

 

b)  il nuovo CCNL 11/7/1999 prevede tra l’altro - Capitolo IV art. 25 - ipotesi di contratti a tempo determinato aggiuntive a quelle di legge (p.e. per esecuzione di un’attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo; sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per svolgere attività formativa; esigenze di carattere transitorio derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi);

 

c)      la Banca deve far fronte in modo adeguato alla straordinaria intensificazione dell’attività lavorativa prevista in relazione alla conversione delle Lire in Euro attivando collaborazioni a tempo determinato con giusto anticipo, consentendo così la dovuta formazione.

 

Con riferimento a quanto in premessa il cui contenuto costituisce parte integrante del presente Accordo, le parti convengono che l’assunzione di persone con contratto a termine è  consentita, fermi restando ovviamente i casi già previsti dalle leggi sopra richiamate, con le seguenti modalità:

 

 

 

 

 

 

1)      le assunzioni di Personale con contratto a termine potranno essere effettuate dal 1° novembre p.v., avendo riguardo che gli interessati abbiano la possibilità di fruire di adeguati interventi di addestramento e formazione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; i contenuti e le modalità di detta attività di addestramento e formazione verranno previamente portati a conoscenza delle OO.SS. cui viene riconosciuto il diritto a presenziare alla predetta attività tramite un delegato all’uopo nominato;

 

2)      il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del presente Accordo non potrà superare il 5% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti presso la Banca alla data del 30 settembre 2001 e comunque non superiore alle 40 unità;

 

3)      ferma restando la possibile proroga ai sensi delle vigenti Leggi, i singoli contratti, sottoscritti a valere sul presente Accordo, avranno una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi, salvo eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell’operazione di changeover; contratti di durata minore possono essere stipulati esclusivamente ove si rendesse necessario sostituire lavoratori che – assunti a valere sul presente Accordo – fossero stati successivamente confermati con contratto a tempo indeterminato o fossero dimissionari;

 

4)      l’eventuale periodo di prova è stabilito in giorni 15;

 

5)      ai lavoratori assunti con contratto a termine in base al presente Accordo verranno applicati il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di volta in volta in vigore per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito nonché, nei termini e nella fattispecie contemplate, le convenzioni ed i trattamenti derivanti dagli accordi aziendali;

 

6)      interessato a tale tipologia contrattuale sarà il personale assunto a termine che rivestirà le mansioni previste per il I e II livello retributivo della III area professionale del CCNL vigente;

 

7)      in casi di esigenze di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare nel I livello retributivo della III area professionale (p.e. per aperture nuove dipendenze), verranno tenuti in considerazione, compatibilmente con le esigenze aziendali e produttive, i lavoratori che abbiano precedentemente prestato servizio con contratto a termine, salvo quanto previsto dall’art.9/bis della Legge 19.7.1993 n.236 nonché dalla Legge 2.4.1968 n. 482 e dall’art.25 della Legge 23.7.1991 n.223.

 

La Banca comunque si impegna a riassumere, entro e non oltre il 30/6/2002, o a confermare in servizio con contratto a tempo indeterminato, percentuale non inferiore al 5% dei lavoratori assunti a termine in forza del presente Accordo.

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Accordo scadrà il 30/04/2002 (restano ovviamente validi ed efficaci, anche successivamente a tale data, i termini dei contratti all’epoca in essere).

 

Le parti verificheranno, durante la sua vigenza, lo stato di applicazione del presente Accordo e gli effetti conseguenti.

La Banca si impegna a comunicare trimestralmente alle OO.SS. firmatarie le assunzioni (numero, mansione, destinazione degli assunti) effettuate ai sensi del presente Accordo nonché le eventuali relative conversioni in rapporti a tempo indeterminato.

 

La Banca nel procedere alle assunzioni ai sensi del presente Accordo darà la precedenza ai nominativi, ritenuti idonei, già in precedenza assunti a tempo determinato.