ACCORDO IN
MATERIA DI ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO
(a’ sensi dell’art. 23 della
Legge 28.2.1987 n. 56)
In data 18 ottobre 2001 tra la BANCA POPOLARE DI
INTRA rappresentata dai Signori Gianni
Mezzetti e Maurizio Zappa,
e le Delegazioni Sindacali della
F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani
costituita dai Signori
F.I.B.A./C.I.S.L. - Federazione Italiana Bancari Assicurativi
costituita dai Signori Camillo
Cavanna,Paolo Cupelli e Mariano
Melloni
F.I.S.A.C./C.G.I.L.
- Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito costituita dai
Signori Corrado Cattano e Moreno Melato e Angelo Monacelli.
premesso che :
a) l’art. 23, 1’ comma della Legge n. 56/1987
demanda alla contrattazione collettiva anche locale l’individuazione delle
ipotesi (ulteriori rispetto a quelle già previste dalla Legge 18.4.1962 n. 230
e art. 8 bis Legge 25.3.1983 n. 79)
nelle quali è consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, nonché la determinazione del numero in percentuale dei
lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato;
b) il nuovo CCNL 11/7/1999 prevede tra l’altro -
Capitolo IV art. 25 - ipotesi di contratti a tempo determinato aggiuntive a
quelle di legge (p.e. per esecuzione di un’attività o di un servizio definiti o
predeterminati nel tempo; attività che presentino carattere di eccezionalità
rispetto al normale ciclo produttivo; sostituzione di lavoratori assenti per
ferie o per svolgere attività formativa; esigenze di carattere transitorio
derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi);
c)
la
Banca deve far fronte in modo adeguato alla straordinaria intensificazione
dell’attività lavorativa prevista in relazione alla conversione delle Lire in
Euro attivando collaborazioni a tempo determinato con giusto anticipo,
consentendo così la dovuta formazione.
Con riferimento a quanto in premessa il cui
contenuto costituisce parte integrante del presente Accordo, le parti
convengono che l’assunzione di persone con contratto a termine è consentita, fermi restando ovviamente i casi
già previsti dalle leggi sopra richiamate, con le seguenti modalità:
1)
le
assunzioni di Personale con contratto a termine potranno essere effettuate dal
1° novembre p.v., avendo riguardo che gli interessati abbiano la possibilità di
fruire di adeguati interventi di addestramento e formazione, in analogia con
quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato; i contenuti e le
modalità di detta attività di addestramento e formazione verranno previamente
portati a conoscenza delle OO.SS. cui viene riconosciuto il diritto a
presenziare alla predetta attività tramite un delegato all’uopo nominato;
2)
il
numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai
sensi del presente Accordo non potrà superare il 5% dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato vigenti presso la Banca alla data del 30 settembre 2001 e
comunque non superiore alle 40 unità;
3)
ferma
restando la possibile proroga ai sensi delle vigenti Leggi, i singoli
contratti, sottoscritti a valere sul presente Accordo, avranno una durata
minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi, salvo eventuali proroghe dei
termini di esecuzione dell’operazione di changeover; contratti di durata minore
possono essere stipulati esclusivamente ove si rendesse necessario sostituire
lavoratori che – assunti a valere sul presente Accordo – fossero stati
successivamente confermati con contratto a tempo indeterminato o fossero
dimissionari;
4)
l’eventuale
periodo di prova è stabilito in giorni 15;
5)
ai
lavoratori assunti con contratto a termine in base al presente Accordo verranno
applicati il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di volta in volta in vigore per i quadri, gli
impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito nonché, nei
termini e nella fattispecie contemplate, le convenzioni ed i trattamenti
derivanti dagli accordi aziendali;
6)
interessato
a tale tipologia contrattuale sarà il personale assunto a termine che rivestirà
le mansioni previste per il I e II livello retributivo della III area
professionale del CCNL vigente;
7)
in
casi di esigenze di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inquadrare
nel I livello retributivo della III area professionale (p.e. per aperture nuove
dipendenze), verranno tenuti in considerazione, compatibilmente con le esigenze
aziendali e produttive, i lavoratori che abbiano precedentemente prestato
servizio con contratto a termine, salvo quanto previsto dall’art.9/bis della
Legge 19.7.1993 n.236 nonché dalla Legge 2.4.1968 n. 482 e dall’art.25 della
Legge 23.7.1991 n.223.
La Banca comunque si impegna a riassumere, entro e non oltre il 30/6/2002, o a confermare in servizio con contratto a tempo indeterminato, percentuale non inferiore al 5% dei lavoratori assunti a termine in forza del presente Accordo.
Il presente Accordo scadrà il 30/04/2002 (restano ovviamente validi ed efficaci, anche successivamente a tale data, i termini dei contratti all’epoca in essere).
Le parti verificheranno, durante la sua vigenza, lo
stato di applicazione del presente Accordo e gli effetti conseguenti.
La Banca si impegna a comunicare trimestralmente
alle OO.SS. firmatarie le assunzioni (numero, mansione, destinazione degli
assunti) effettuate ai sensi del presente Accordo nonché le eventuali relative
conversioni in rapporti a tempo indeterminato.
La Banca nel procedere alle assunzioni ai sensi del
presente Accordo darà la precedenza ai nominativi, ritenuti idonei, già in
precedenza assunti a tempo determinato.